Sentenza 40/2000 (ECLI:IT:COST:2000:40)
Massima numero 25174
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente VASSALLI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
03/02/2000; Decisione del
03/02/2000
Deposito del 07/02/2000; Pubblicazione in G. U. 11/02/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
'Referendum' abrogativo - Sistema dei termini processuali - Abrogazione parziale - Carattere non meramente abrogativo del 'referendum' - Disomogeneità e intrinseca contraddittorieta' del quesito - Inammissibilita' della richiesta referendaria.
'Referendum' abrogativo - Sistema dei termini processuali - Abrogazione parziale - Carattere non meramente abrogativo del 'referendum' - Disomogeneità e intrinseca contraddittorieta' del quesito - Inammissibilita' della richiesta referendaria.
Testo
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 152, 153 e 154 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante <>, e degli artt. 173 e 175 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante <>, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il 'referendum' costituito presso la Corte di cassazione. In primo luogo, perche' la formulazione del quesito non rispetta il carattere meramente abrogativo del 'referendum', ma mira piuttosto, attraverso la tecnica del 'ritaglio' di singole parole o gruppi di parole privi di autonomo significato normativo, a creare, sia nel processo civile che in quello penale, discipline dei termini processuali nuove e assolutamente diverse, sostituendole a quelle esistenti: infatti, per quanto riguarda il processo civile, in caso di esito positivo del 'referendum', verrebbe introdotta nell'ordinamento l'inedita categoria dei termini processuali perentori, ma nello stesso tempo abbreviabili o prorogabili dal giudice anche d'ufficio, oltretutto in contrasto con le esigenze di certezza e di uniformita' che ineriscono alla natura stessa dei termini perentori; per quanto concerne i termini processuali penali, la richiesta referendaria, attraverso interventi ablativi di mere locuzioni verbali, tende a sostituire a quella esistente una disciplina radicalmente diversa, che fa perno su un'unica categoria di termini indiscriminatamente stabilita a pena di decadenza, quale che sia l'atto o l'attivita' cui ineriscono , e non prorogabili, salvo che la legge stessa disponga diversamente. In secondo luogo, sia perche' il quesito e' disomogeneo, tenuto conto che la pretesa di sottoporre a 'referendum' discipline accomunate solo dal mero riferimento nominalistico all'istituto dei termini processuali, ma operanti nei diversi sistemi del processo civile e del processo penale, pone la liberta' di scelta dell'elettore di fronte a prospettive tra loro non conferenti, sia perche' l'esito positivo del 'referendum', anziche' realizzare lo scopo, dichiarato dai promotori, di conseguire l'accelerazione dei procedimenti, imponendo anche al giudice il rigoroso rispetto dei nuovi termini processuali perentori, al contrario, determinerebbe, nel processo civile, la abbreviabilita' o prorogabilita' di tutti i termini sulla base di scelte discrezionali dello stesso giudice, e, nel processo penale, la paralisi dell'esercizio della giurisdizione in ragione della sanzione della decadenza, che sarebbe prevista in caso di inosservanza per tutti i termini.
- S. n. 36/1997.
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 152, 153 e 154 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante <
- S. n. 36/1997.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
28/10/1940
n. 1443
art. 152
co.
regio decreto
28/10/1940
n. 1443
art. 153
co. 0
regio decreto
28/10/1940
n. 1443
art. 154
co.
decreto del Presidente della Repubblica
22/09/1988
n. 447
art. 173
co.
decreto del Presidente della Repubblica
22/09/1988
n. 447
art. 175
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
Altri parametri e norme interposte