Sentenza 41/2000 (ECLI:IT:COST:2000:41)
Massima numero 25172
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente VASSALLI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  03/02/2000;  Decisione del  03/02/2000
Deposito del 07/02/2000; Pubblicazione in G. U. 11/02/2000
Massime associate alla pronuncia:  25173


Titolo
'Referendum' abrogativo - Contratti di lavoro a tempo determinato - Liberalizzazione - Contrasto con obblighi nascenti da direttiva comunitaria - Inammissibilità della richiesta referendaria.

Testo
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), e successive modificazioni, nelle parti indicate in epigrafe; del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, e successive modificazioni; e dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come sostituito, quanto al secondo comma, dall'art. 9 bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il 'referendum' costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza 7-13 dicembre 1999, in quanto non puo' ritenersi ammissibile un 'referendum' che miri all'abrogazione di una normativa interna, avente contenuto tale da costituire per lo Stato italiano il soddisfacimento di un preciso obbligo derivante dall'appartenenza all'Unione europea, ove tale abrogazione lasci quest'obbligo del tutto inadempiuto. Va premesso, infatti, che nella categoria delle leggi per cui l'art. 75 Cost. esclude il ricorso al 'referendum' abrogativo sono ricomprese - oltre alle leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali - anche le disposizioni produttive di effetti collegati in modo cosi' stretto all'ambito di operativita' di queste leggi che la preclusione debba ritenersi sottintesa (sia perche' dall'abrogazione di tali norme deriverebbe l'esposizione dello Stato italiano a responsabilita' nei confronti delle parti contraenti a causa della violazione degli impegni assunti in sede internazionale, sia perche' la Costituzione ha voluto riservare tale responsabilita' alla valutazione politica del Parlamento); che tra le leggi di ratifica di trattati internazionali rileva quella concernente il trattato istitutivo della Comunita' europea; che, siccome l'ordinamento comunitario e quello statale si configurano come autonomi e distinti secondo la ripartizione di competenza stabilita dal trattato, nelle materie da questo previste la normativa regolatrice e' quella emanata dalle istituzioni comunitarie secondo le previsioni del trattato stesso, dinanzi alla quale l'ordinamento interno si ritrae e non e' piu' operante; che questa 'ritrazione' per un verso consente la diretta applicabilita' del diritto comunitario derivato e per altro verso attribuisce una posizione di preminenza all'adempimento, da parte dello Stato italiano, degli obblighi comunitari; che l'obbligo - imposto dal trattato agli Stati membri, in vista dell'obiettivo di conformazione degli ordinamenti interni - di ottemperare alle prescrizioni poste dalla normativa comunitaria derivata ha una precisa ricaduta in termini di inammissibilita' del 'referendum' che in ipotesi esponga lo Stato italiano al rischio dell'inadempienza; e che, in particolare, le direttive comunitarie sono state espressamente considerate rilevanti ai fini del giudizio di ammissibilita' di richieste referendarie. Cio' premesso, sul piano generale, il quesito referendario si pone in contrasto con la direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che concerne specificamente il rapporto di lavoro a tempo determinato e recepisce l'accordo-quadro stipulato al riguardo dalle parti sociali. Con piu' specifico riguardo a tale direttiva, deve ulteriormente considerarsi che, quando, come nel caso in esame, la direttiva prevede un termine (10 luglio 2001) per l'adeguamento di ciascun ordinamento nazionale alle sue prescrizioni, l'obbligo di conformazione sorge come tale a carico dello Stato fin dal momento dell'entrata in vigore della direttiva (ai sensi dell'art. 254 del Trattato, gia' art. 191) e che, quindi, anche durante la pendenza del termine, la sopravveniente normazione interna dello Stato non puo' estrinsecarsi con contenuti confliggenti con i principi della direttiva; che la direttiva in questione dispone che gli Stati membri debbano introdurre nei propri ordinamenti misure idonee a prevenire abusi in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, solo <>; che, pertanto, negli Stati in cui tali norme esistano si determina una situazione di anticipata conformazione dell'ordinamento interno a quello comunitario; che, in tal caso, pur in pendenza del termine di recepimento, l'ordinamento interno, se puo', nel rispetto delle scelte di fondo della normativa comunitaria, modificare le garanzie esistenti, sicuramente non puo' rimuoverle del tutto, senza violare gli obblighi nascenti dalla direttiva; che a tale vincolo e' in modo particolare assoggettato il 'referendum' abrogativo, che non puo', in quanto atto-fonte di diritto interno, condurre ad un risultato tale da esporre lo Stato italiano a responsabilita' per violazione di impegni assunti in sede comunitaria; e che, qualora si consideri la lettera e lo spirito della direttiva in questione, l'ordinamento italiano risulta anticipatamente conformato agli obblighi da essa derivanti proprio con la legge n. 230 del 1962, la quale ha adottato una serie di misure puntualmente dirette ad evitare l'utilizzo della fattispecie contrattuale del lavoro a tempo determinato per finalita' elusive degli obblighi nascenti da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in particolare circondando di garanzie l'ipotesi della proroga o del rinnovo del contratto e precisando i casi in cui il contratto prorogato o rinnovato si debba considerare a tempo indeterminato (art. 2). La proposta referendaria mira per contro all'abrogazione di queste garanzie, lasciando nella legge n. 230 del 1962 unicamente l'affermazione della generale (e quindi indiscriminata) liceita' dell'apposizione del termine al contratto di lavoro, sicche' la conseguente 'liberalizzazione' derivante dall'eventuale abrogazione dell'art. 2 comporterebbe, non una mera modifica della tutela richiesta dalla direttiva, ma una radicale carenza di garanzie in frontale contrasto con la lettera e lo spirito della direttiva medesima, che neppure nel suo contenuto minimo essenziale risulterebbe piu' rispettata. - S. nn. 16/1978, 30/1981 e 31/1981, 170/1984, 25/1987, 63/1990, 64/1990 e 285/1990, 26/1993 e 28/1993, 15/1997, 27/1997, 31/1997 e 36/1997. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75  co. 2

Altri parametri e norme interposte