Sentenza 42/2000 (ECLI:IT:COST:2000:42)
Massima numero 25175
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente VASSALLI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
03/02/2000; Decisione del
03/02/2000
Deposito del 07/02/2000; Pubblicazione in G. U. 11/02/2000
Massime associate alla pronuncia:
25176
Titolo
'Referendum' abrogativo - Istituti di patronato e di assistenza sociale - Abolizione della disciplina speciale e del finanziamento pubblico - Collegamento con principi costituzionali inderogabili - Inammissibilità della richiesta referendaria.
'Referendum' abrogativo - Istituti di patronato e di assistenza sociale - Abolizione della disciplina speciale e del finanziamento pubblico - Collegamento con principi costituzionali inderogabili - Inammissibilità della richiesta referendaria.
Testo
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 (Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale), e successive modificazioni, dichiarata legittima, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il 'referendum' costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione del principio, secondo cui deve ritenersi inammissibile il 'referendum' abrogativo di disposizioni che non possono essere soppresse senza con cio' ledere principi costituzionali. Infatti - posto che la Costituzione esige che vi sia una specifica organizzazione per le prestazioni previdenziali, sostanziali e strumentali, cioe' gli <>, di cui all'art. 38, quarto comma, e che le prestazioni offerte da tali strutture non siano oggetto di attivita' lucrativa e siano disponibili dalla generalita' dei lavoratori; e che questo e' il nucleo costituzionale irrinunciabile (nucleo che lascia largo spazio alla discrezionalita' legislativa, nella disciplina degli aspetti organizzativi, finanziari e funzionali della materia - la richiesta abrogazione referendaria del decreto n. 804 del 1947 contraddice puntualmente questo nucleo, eliminando strutture (gli istituti di patronato e di assistenza sociale, appunto) operanti nel campo previdenziale direttamente riconducibili a quelle previste dall'art. 38, quarto comma, Cost. e finendo per trasferire le loro attivita', oggi non lucrative e garantite a tutti i lavoratori, al campo dell'autonomia privata, cioe' delle libere scelte individuali. - S. nn. 16/1978, 26/1981, 17 e 35/1997 red.: S. Di Palma
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 (Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale), e successive modificazioni, dichiarata legittima, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il 'referendum' costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione del principio, secondo cui deve ritenersi inammissibile il 'referendum' abrogativo di disposizioni che non possono essere soppresse senza con cio' ledere principi costituzionali. Infatti - posto che la Costituzione esige che vi sia una specifica organizzazione per le prestazioni previdenziali, sostanziali e strumentali, cioe' gli <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 38
co. 2
Costituzione
art. 38
co. 4
Altri parametri e norme interposte