Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Diritto alla genitorialità - Limiti - Esclusione della c.d. maternità surrogata, a tutela della dignità della donna - Necessità, in ogni caso, di tutelare la relazione affettiva tra il minore e il partner del genitore biologico, per mezzo dell'adozione in casi particolari. (Classif. 081001).
Va escluso che il desiderio di genitorialità, attraverso il ricorso alla procreazione medicalmente assistita lasciata alla libera autodeterminazione degli interessati, possa legittimare un presunto diritto alla genitorialità comprensivo non solo dell'an e del quando, ma anche del quomodo. (Precedente: S. 221/2019 - mass. 41563).
La surrogazione di maternità offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, assecondando un'inaccettabile mercificazione del corpo, spesso a scapito delle donne maggiormente vulnerabili sul piano economico e sociale. (Precedenti: S. 33/2021 - mass. 43636; S. 272/2017 - mass. 41150).
Lo sforzo di arginare la pratica della maternità surrogata - che richiede impegni anche a livello internazionale - non consente di ignorare la realtà di minori che vivono di fatto in una relazione affettiva con il partner del genitore biologico. Pertanto, l'adozione in casi particolari, lungi dal dare rilevanza al solo consenso e dall'assecondare attraverso automatismi il mero desiderio di genitorialità, dimostra una precipua vocazione a tutelare l'interesse del minore a mantenere relazioni affettive già di fatto instaurate e consolidate. Essa presuppone, infatti, un giudizio sul miglior interesse del minore e un accertamento sull'idoneità dell'adottante, fermo restando che non può una valutazione negativa sull'idoneità all'assunzione della responsabilità genitoriale fondarsi sul mero orientamento sessuale del richiedente l'adozione e del suo partner. (Precedenti: S. 32/2021 - mass. 43583; S. 230/2020 - mass. 42553; S. 272/2017 - mass. 41151).