Sentenza 43/2000 (ECLI:IT:COST:2000:43)
Massima numero 25180
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente VASSALLI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
03/02/2000; Decisione del
03/02/2000
Deposito del 07/02/2000; Pubblicazione in G. U. 11/02/2000
Massime associate alla pronuncia:
25179
Titolo
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Iscrizione al servizio per l'assistenza obbligatoria contro le malattie - Richiesta di abrogazione referendaria - Contestata preclusione della libertà di scelta tra servizio e assistenza privata - Giudizio di ammissibilita' - Inidoneita' del quesito a conseguire il risultato prefigurato - Incidenza sulla corretta espressione del voto da parte degli elettori - Attribuzione al 'referendum' di funzione esclusivamente propositiva - Inammissibilità della richiesta.
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Iscrizione al servizio per l'assistenza obbligatoria contro le malattie - Richiesta di abrogazione referendaria - Contestata preclusione della libertà di scelta tra servizio e assistenza privata - Giudizio di ammissibilita' - Inidoneita' del quesito a conseguire il risultato prefigurato - Incidenza sulla corretta espressione del voto da parte degli elettori - Attribuzione al 'referendum' di funzione esclusivamente propositiva - Inammissibilità della richiesta.
Testo
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate, dell'art. 63, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e dell'art. 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); richiesta dichiarata legittima, con ordinanza 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il 'referendum' costituito presso la Corte di cassazione, con la denominazione identificativa <>. Nel contesto del sistema complessivo delineato dalla legge n. 833 del 1978 - sul quale non incide il quesito referendario e che e' caratterizzato dalla universalita' dell'assistenza, garantita dal Servizio sanitario nazionale a tutti i cittadini, il cui diritto deriva direttamente dalla legge, mentre l'iscrizione negli elenchi degli utenti (prevista dall'art. 19, stessa legge) costituisce solo un adempimento amministrativo per l'organizzazione delle prestazioni - non e' infatti configurabile quel meccanismo assicurativo che costituirebbe il presupposto dell'iniziativa referendaria, ne', tanto meno, potrebbe esserlo in seguito all'avvenuta abrogazione dei contributi per il Servizio sanitario nazionale, disposta contestualmente al finanziamento dello stesso Servizio mediante il gettito fiscale previsto dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (in particolare dagli artt. 36, 38 e 39) istitutivo dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Cosicche' l'eventuale soppressione del secondo comma dell'art. 63 della legge n. 833 del 1978 non conseguirebbe l'effetto abrogativo prefigurato, della possibilita', cioe', di uscire dal Servizio sanitario nazionale scegliendo una assicurazione privata, mentre la soppressione delle parole del terzo comma dello stesso art. 63, indicate nel quesito prefigurerebbe la reintroduzione del contributo che, per i cittadini, e' stato soppresso. E d'altra parte neppure l'intervento soppressivo richiesto nei confronti dell'art. 9 del d.lgs. n. 552 del 1992 sarebbe sufficiente a conseguire lo scopo anzidetto, dato che ne' la eliminazione dell'aggettivo che qualifica come <> i fondi destinati a forme integrative di assistenza sanitaria, ne' la cancellazione della locuzione che qualifica come <> le prestazioni da esse assicurate, varrebbero a mutare la configurazione della struttura e della funzione dei fondi sanitari integrativi, quali risultano dal complesso della normativa complessiva (v., tra l'altro, l'art. 8-quater, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 e l'art. 122 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112). La rilevata inidoneita' della richiesta di abrogazione ad incorporare il quesito referendario non consente inoltre agli elettori di esprimere un voto consapevole dei suoi effetti normativi, finendo con l'attribuire allo stesso quesito una funzione esclusivamente propositiva, estranea all'istituto del 'referendum' quale e' previsto dall'art. 75 Cost.. - Per l'inammissibilita' di analoga richiesta di 'referendum' popolare gia' proposta in materia, S. n. 39/1997. red.: S. Pomodoro
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate, dell'art. 63, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e dell'art. 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); richiesta dichiarata legittima, con ordinanza 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il 'referendum' costituito presso la Corte di cassazione, con la denominazione identificativa <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 2
co. 1
Costituzione
art. 75
Altri parametri e norme interposte