Sentenza 45/2000 (ECLI:IT:COST:2000:45)
Massima numero 25157
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente VASSALLI  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  03/02/2000;  Decisione del  03/02/2000
Deposito del 07/02/2000; Pubblicazione in G. U. 11/02/2000
Massime associate alla pronuncia:  25159


Titolo
'Referendum' abrogativo - Giudizio sull'ammissibilità - Lavoro (rapporto di) - Contratto di lavoro a tempo parziale ('part-time'): abolizione dei vincoli - Direttiva comunitaria in materia - Conformazione, sia pure parziale ed anticipata, degli obiettivi comunitari nel nostro ordinamento interno nella disciplina della norma della quale si chiede l'abrogazione in via referendaria - Insorgenza della responsabilità dello stato italiano per inadempimento di uno specifico obbligo comunitario nel caso di sua rimozione - Inammissibilità della richiesta referendaria.

Testo
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione dell'art. 5 e successive modificazioni del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), il quale reca una disciplina sul rapporto di lavoro subordinato privato a tempo parziale che rientra nel campo di applicazione della direttiva comunitaria 97/81/CE del 15 dicembre 1997, allo stato non ancora recepita nel nostro ordinamento, volta specificamente ad attuare l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale UNICE, CEEP e CES, in base al quale e' stato, tra l'altro, stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e il principio di agevolazione dello sviluppo di tale lavoro. Infatti - premesso che il giudizio per l'ammissibilita' della richiesta referendaria postula che si accerti se la stessa sia in contrasto con i limiti posti dall'art. 75, secondo comma, Cost.; che esso va in particolare esteso a verificare la compatibilita` del quesito con le prescrizioni delle direttive comunitarie, qualora, come accade nella specie, queste siano idonee a produrre effetti tali da inibire l'abrogazione delle norme interne, in quanto preclusiva del corretto adempimento degli obblighi derivanti allo Stato italiano dal diritto comunitario derivato; e che, in forza dell'art. 11 Cost., di fronte alla normativa comunitaria <> e gli obiettivi comunitari trovano una sia pur parziale ed anticipata conformazione, nel vigente ordinamento interno, appunto nella disciplina recata dall'art. 5 in oggetto -, l'abrogazione in via referendaria di tale articolo determinerebbe la eliminazione pura e semplice della tutela contenuta nella vigente disciplina specifica del rapporto di lavoro a tempo parziale, cosi' da porre in essere una situazione tale da far sorgere la responsabilita' dello Stato italiano per inadempimento di uno specifico obbligo comunitario, con conseguente violazione dell'art. 75, secondo comma, Cost..

- Cfr. S. nn. 27/1997, 33/1997, 36/1997 e 64/1990, in particolare per quanto attiene alla necessita' di accertare, nel giudizio per l'ammissibilita' della richiesta referendaria, se la stessa sia in contrasto con i limiti posti dall'art. 75, secondo comma, Cost., o con quelli desumibili da una interpretazione logico-sistematica della Costituzione.

- V., pure, S, n. 285/1990 e n. 26/1993.

- Cfr., ancora, S. n. 202/1999, sulla finalita' della legge n. 863/84 di perseguire <>.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/10/1984  n. 726  art. 5  co. 0

legge  19/12/1984  n. 863  art. 5  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75  co. 2

Altri parametri e norme interposte