Sentenza 46/2000 (ECLI:IT:COST:2000:46)
Massima numero 25162
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente VASSALLI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
03/02/2000; Decisione del
03/02/2000
Deposito del 07/02/2000; Pubblicazione in G. U. 11/02/2000
Massime associate alla pronuncia:
25163
Titolo
'Referendum' abrogativo - Giudizio sull'ammissibilità - Lavoro (rapporto di) - Licenziamenti: abolizione delle norme sulla reintegrazione del posto di lavoro - Formulazione univoca e chiara del quesito che investe una disciplina unitaria - Carattere abrogativo e non <> del quesito - Non appartenenza delle norme oggetto della richiesta referendaria alla categoria delle norme <> - Insussistenza di altre cause ostative - Ammissibilità della richiesta referendaria.
'Referendum' abrogativo - Giudizio sull'ammissibilità - Lavoro (rapporto di) - Licenziamenti: abolizione delle norme sulla reintegrazione del posto di lavoro - Formulazione univoca e chiara del quesito che investe una disciplina unitaria - Carattere abrogativo e non <
Testo
E' ammissibile la richiesta di 'referendum' popolare cosi' come integrata a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il 'referendum' del 7-13 dicembre 1999, per l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante <> e successive modificazioni, limitatamente all'art. 18, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, il quale <>. Infatti - premesso che sulla normativa vigente in tema di licenziamenti individuali, il quesito risulta formulato in modo univoco e chiaro, investendo una disciplina unitaria, contenuta in un solo articolo di legge, in riferimento ad un tipo specifico di tutela avverso il licenziamento individuale, <>; che non ricorre alcuna delle ipotesi ostative espressamente elencate all'art. 75, secondo comma, Cost., e che la richiesta non trova ostacolo nemmeno nei limiti impliciti al 'referendum' che la giurisprudenza della Corte ha individuato nella inammissibilita' di quesiti che investono leggi c.d. <>, relative, cioe', a disposizioni la cui abrogazione si traduce in una lesione di principi costituzionali -, e' da escludere che la norma oggetto del quesito, per quanto espressiva di esigenze ricollegabili all'indirizzo di progressiva garanzia del diritto al lavoro previsto dagli artt. 4 e 35 Cost., ne concreti l'unico possibile paradigma attutivo. Pertanto, l'eventuale abrogazione della c.d. tutela reale avrebbe il solo effetto di espungere uno dei modi per realizzare la garanzia del diritto al lavoro, che risulta ricondotta, nelle discipline attualmente in vigore sia per la tutela reale che per quella obbligatoria, al criterio di fondo della necessaria giustificazione del licenziamento. E neppure, una volta rimosso l'art. 18 della legge n. 300 del 1970, verrebbe meno ogni tutela in materia di licenziamenti illegittimi, poiche' resterebbe comunque operante nell'ordinamento, anche alla luce dei principi desumibili dalla Carta sociale europea, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30, la tutela obbligatoria prevista dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dalla legge 11 maggio 1990, n. 108.
- Cfr., 'ex multis' S. nn. 194/1970, 129/1976 e 189/1980, sui temperamenti al potere di recesso del datore di lavoro, secondo garanzie affidate alla discrezionalita' del legislatore, non solo quanto alla scelta dei tempi, ma anche dei modi di attuazione.
- Sulla ritualita' del deposito e della illustrazione orale delle memorie presentate da soggetti diversi dai presentatori del 'referendum', v. S. n. 31/2000.
E' ammissibile la richiesta di 'referendum' popolare cosi' come integrata a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il 'referendum' del 7-13 dicembre 1999, per l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante <
- Cfr., 'ex multis' S. nn. 194/1970, 129/1976 e 189/1980, sui temperamenti al potere di recesso del datore di lavoro, secondo garanzie affidate alla discrezionalita' del legislatore, non solo quanto alla scelta dei tempi, ma anche dei modi di attuazione.
- Sulla ritualita' del deposito e della illustrazione orale delle memorie presentate da soggetti diversi dai presentatori del 'referendum', v. S. n. 31/2000.
Atti oggetto del giudizio
legge
20/05/1970
n. 300
art. 18
co. 0
legge
11/05/1990
n. 108
art. 1
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Altri parametri e norme interposte