Sentenza 47/2000 (ECLI:IT:COST:2000:47)
Massima numero 25164
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente VASSALLI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  03/02/2000;  Decisione del  03/02/2000
Deposito del 07/02/2000; Pubblicazione in G. U. 11/02/2000
Massime associate alla pronuncia:  25165


Titolo
'Referendum' abrogativo - Giudizio sull'ammissibilità - Associazione (diritto di) - Trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali: abolizione - Omogeneità del quesito che investe un autonomo e definito sistema normativo - Chiarezza dell'intendimento abrogativo - Insussistenza di altre cause ostative - Ammissibilità della richiesta referendaria.

Testo
E' ammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione della legge 4 giugno 1973, n. 311, recante <> e successive modificazioni. E' chiaro, infatti, l'intendimento abrogativo - che non tocca il diritto dei sindacati ad ottenere i contributi dei propri iscritti, ma e' volto esclusivamente a non rendere piu' possibile attraverso l'attivita' di intermediazione svolta dagli enti previdenziali, in quanto autorizzati, la riscossione dei contributi medesimi - ed <>. Sussiste poi la necessaria omogeneita' del quesito (del resto analogo a quello gia' dichiarato ammissibile con sentenza n. 13 del 1995 in relazione agli artt. 26, commi 2 e 3, l. 1970, n. 300, e 594 d.lgs. 1994 n. 297), in quanto la richiesta abrogativa riguarda disposizioni tra loro intimamente connesse, le quali formano un autonomo e definito sistema - tuttora integralmente operante, come, peraltro, dimostrano le molteplici convenzioni stipulate, anche di recente, dalle varie associazioni sindacali con gli enti previdenziali - di previsione e regolamentazione della possibile assunzione, da parte degli enti previdenziali in oggetto, del servizio di esazione, per conto delle associazioni sindacali a carattere nazionale, dei contributi associativi e di assistenza contrattuale dovuti dai loro iscritti. Non rileva, infine, in senso contrario la pur constatata residuale permanenza del riferimento alle trattenute sindacali attualmente contenuto in altre leggi, perche' le relative discipline hanno matrici proprie e comunque 'rationes' diverse rispetto alla normativa oggetto del quesito in esame.

- Riguardo alla ritualita' del deposito e dell'illustrazione orale delle memorie presentate da soggetti diversi dai presentatori del 'referendum', cfr. S. n. 31/2000.

- V., altresi', S. n. 13/1995, con la quale e' stato dichiarato ammissibile analogo quesito, a suo tempo proposto per l'abrogazione del secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e dell'art. 594 del d.lgvo 16 aprile 1994, n. 297.

Atti oggetto del giudizio

legge  04/06/1973  n. 311  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75  co. 2

Altri parametri e norme interposte