Sentenza 48/2000 (ECLI:IT:COST:2000:48)
Massima numero 25166
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente VASSALLI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  03/02/2000;  Decisione del  03/02/2000
Deposito del 07/02/2000; Pubblicazione in G. U. 11/02/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
'Referendum' abrogativo - Giudizio sull'ammissibilità - Previdenza e assistenza sociale - Richiesta di abrogazione del c.d. <> delle pensioni di anzianita', con finalita' di immediata operatività del regime generale - Nuova disciplina di accesso al pensionamento di anzianita' con decorrenza dal 1 gennaio 1998 - Mancata considerazione della modifica intervenuta - Inefficacia del quesito referendario rispetto alla normativa vigente in materia - Carenza di un effettivo contenuto abrogativo della proposta - Inammissibilità della richiesta referendaria.

Testo
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione dei commi 26, 27, 28, 29, 30 e 36 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare). Infatti - premesso che la richiesta referendaria tende all'abrogazione del c.d. <> delle pensioni di anzianita', le quali, essendo destinate a scomparire definitivamente solo nel momento in cui <> continuano a trovare attualmente applicazione, sia pure in base alla disciplina riformata dalla legge n. 335 del 1995, per i lavoratori gia' iscritti alle varie forme di previdenza alla data del 31 dicembre 1995; e che l'intera disciplina della materia in oggetto e' stata modificata, <>, dall'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), il quale ha previsto che l'accesso avvenga secondo nuovi requisiti fissati nelle apposite tabelle allegate alla legge - l'avvenuta modifica, con decorrenza dall'1 gennaio 1998, del <> contemplato dalla legge n. 335 del 1995, da parte della nuova disciplina di accesso al pensionamento di anzianita' recata dall'art. 59 della legge n. 449 del 1997, si pone come circostanza ostativa all'ammissibilita' del quesito referendario, essendo, da un lato, evidente che l'effetto abrogativo del 'referendum', verificandosi 'ex nunc', non potrebbe mettere in discussione i diritti acquisiti sotto l'impero della menzionata legge n. 335, in quanto legge destinata a regolare la fattispecie legale attributiva del diritto a pensione di anzianita' in presenza dei requisiti maturati durante la sua vigenza, ed essendo chiaro, dall'altro lato, che la proposta abrogazione non sarebbe suscettibile di esplicare alcun effetto sull'accesso al pensionamento di anzianita', quale risulta regolato, dall'1 gennaio 1998, da normativa che non costituisce oggetto dell'iniziativa referendaria.

Atti oggetto del giudizio

legge  08/08/1995  n. 335  art. 1  co. 26

legge  08/08/1995  n. 335  art. 1  co. 27

legge  08/08/1995  n. 335  art. 1  co. 28

legge  08/08/1995  n. 335  art. 1  co. 29

legge  08/08/1995  n. 335  art. 1  co. 30

legge  08/08/1995  n. 335  art. 1  co. 36

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte