Sentenza 49/2000 (ECLI:IT:COST:2000:49)
Massima numero 25158
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente VASSALLI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
03/02/2000; Decisione del
03/02/2000
Deposito del 07/02/2000; Pubblicazione in G. U. 11/02/2000
Massime associate alla pronuncia:
25160
Titolo
'Referendum' abrogativo - Giudizio sull'ammissibilità - Lavoro (tutela del) - Lavoro a domicilio - Proposta referendaria volta ad abrogare l'intera disciplina sulla materia - Disciplina speciale quale specifica e diretta attuazione della tutela costituzionale - Necessità di tutela non generica e indistinta - Conseguenze - Modificabilita' o sostituibilita', ma non eliminabilita' di quella disciplina speciale con effetto abolitivo della tutela precedentemente concessa - Inammissibilità della richiesta referendaria.
'Referendum' abrogativo - Giudizio sull'ammissibilità - Lavoro (tutela del) - Lavoro a domicilio - Proposta referendaria volta ad abrogare l'intera disciplina sulla materia - Disciplina speciale quale specifica e diretta attuazione della tutela costituzionale - Necessità di tutela non generica e indistinta - Conseguenze - Modificabilita' o sostituibilita', ma non eliminabilita' di quella disciplina speciale con effetto abolitivo della tutela precedentemente concessa - Inammissibilità della richiesta referendaria.
Testo
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per la integrale abrogazione della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio) e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 2. Infatti - posto che il lavoro a domicilio costituisce una di quelle forme speciali di lavoro che la Repubblica, secondo quanto dispone l'art. 35 Cost., deve tutelare; che la doverosita', espressa da tale precetto, di una tutela del lavoro non gia' generica ed indistinta, ma articolata e coerente con la specificita' delle varie forme del lavoro, si pone alla base di quella disciplina speciale del lavoro a domicilio, gia' introdotta dal legislatore con la legge n. 264 del 1958, poi sostituita dalla legge n. 877 del 1973, e che la proposta referendaria vorrebbe ora abrogare, cosi' eliminando una specifica e diretta attuazione di un principio costituzionale -, il limite costituito dal fatto che le leggi attraverso le quali si realizzano la tutela del lavoro nelle sue diverse manifestazioni - in quanto dirette a rendere effettivo un diritto fondamentale della persona -, una volta venute ad esistenza non possono essere puramente e semplicemente abrogate, <>, si oppone all'abrogazione della vigente normativa di tutela speciale del lavoro a domicilio.
- Cfr. S. nn. 35/1997, 134/1994 e 106/1992.
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per la integrale abrogazione della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio) e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 2. Infatti - posto che il lavoro a domicilio costituisce una di quelle forme speciali di lavoro che la Repubblica, secondo quanto dispone l'art. 35 Cost., deve tutelare; che la doverosita', espressa da tale precetto, di una tutela del lavoro non gia' generica ed indistinta, ma articolata e coerente con la specificita' delle varie forme del lavoro, si pone alla base di quella disciplina speciale del lavoro a domicilio, gia' introdotta dal legislatore con la legge n. 264 del 1958, poi sostituita dalla legge n. 877 del 1973, e che la proposta referendaria vorrebbe ora abrogare, cosi' eliminando una specifica e diretta attuazione di un principio costituzionale -, il limite costituito dal fatto che le leggi attraverso le quali si realizzano la tutela del lavoro nelle sue diverse manifestazioni - in quanto dirette a rendere effettivo un diritto fondamentale della persona -, una volta venute ad esistenza non possono essere puramente e semplicemente abrogate, <
- Cfr. S. nn. 35/1997, 134/1994 e 106/1992.
Atti oggetto del giudizio
legge
18/12/1973
n. 877
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte