Sentenza 50/2000 (ECLI:IT:COST:2000:50)
Massima numero 25167
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente VASSALLI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
03/02/2000; Decisione del
03/02/2000
Deposito del 07/02/2000; Pubblicazione in G. U. 11/02/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
'Referendum' abrogativo - Giudizio sull'ammissibilità - Processo penale - Disciplina dei termini della custodia cautelare - Richiesta referendaria volta alla radicale e complessiva sostituzione della disciplina vigente attraverso la c.d. tecnica del ritaglio - Quesito privo di natura abrogativa - Difetto del carattere di omogeneità - Inammissibilita' della richiesta referendaria.
'Referendum' abrogativo - Giudizio sull'ammissibilità - Processo penale - Disciplina dei termini della custodia cautelare - Richiesta referendaria volta alla radicale e complessiva sostituzione della disciplina vigente attraverso la c.d. tecnica del ritaglio - Quesito privo di natura abrogativa - Difetto del carattere di omogeneità - Inammissibilita' della richiesta referendaria.
Testo
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 303 e del comma 6 dell'art. 304 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) e successive modificazioni, relativi alla disciplina dei termini della custodia cautelare, la quale e' attualmente articolata in relazione alle singole fasi e ai diversi gradi del procedimento penale (indagini preliminari, giudizio di primo grado, giudizio di appello, restante corso del procedimento) che vengono assunti autonomamente l'uno dall'altro onde impedire che il termine di custodia cautelare non utilizzato in una fase o in un grado precedente venga economizzato per essere utilizzato nelle fasi o nei gradi successivi. Infatti - posto che il quesito referendario si propone di pervenire ad una disciplina dei termini di durata massima della custodia cautelare nel senso che questa perda efficacia quando dall'inizio della sua esecuzione siano decorsi i seguenti termini: 1) tre mesi allorquando si proceda per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore a sei anni; 2) sei mesi quando si proceda per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione in misura superiore a sei anni, salvo quanto previsto dal successivo n. 3; 3) un anno quando si proceda per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo; e che l'effetto innovativo sulla disciplina vigente, connaturale alla abrogazione, non conseguirebbe, nella specie, alla fisiologica espansione della sfera di operativita' di una norma gia' presente, dotata, in ipotesi, di un ambito di applicazione piu' circoscritto, riguardante i termini massimi della custodia cautelare riferibili direttamente all'intero procedimento penale, ma alla posizione di un sistema di norme radicalmente nuovo che andrebbe a sostituirsi a quelle da eliminare grazie ad una operazione di taglio di parole o di parti del testo, con sostanziale stravolgimento della strutture delle originarie disposizioni e del loro significato normativo -, il quesito trascende, inammissibilmente, i limiti segnati dall'art. 75 Cost., che consente il 'referendum' abrogativo totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, e non il 'referendum' introduttivo di discipline legislative completamente nuove, come avverrebbe nella specie, dato che si e' in presenza di un quesito introduttivo, teso a porre, per via referendaria, norme che attualmente non esistono, in quanto in nessun caso nella disciplina vigente i termini massimi di custodia cautelare che risulterebbero dalla abrogazione referendaria sono individuati come tali dal legislatore per l'intero procedimento. Sotto un concorrente profilo, il quesito risulta, altresi', inammissibile perche' privo del carattere di omogeneita', individuato dalla giurisprudenza costituzionale, a tutela della liberta' di scelta dell'elettore, quale requisito delle richieste di 'referendum' abrogativo; ed invero, le norme che stabiliscono i termini massimi di custodia cautelare e quelle nelle quali si esprime l'apprezzamento del legislatore circa la gravita' dei reati, sia pure al fine di calibrare la durata della custodia stessa, corrispondono a scelte potenzialmente autonome sulle quali gli elettori devono essere lasciati liberi di compiere scelte distinte: e, nella fattispecie, fa difetto quella matrice razionalmente unitaria che sola puo' rendere ammissibile la proposta di un unico quesito.
- Cfr. S. n. 13/1999, nella quale, nonostante la tecnica del ritaglio, non e' stato negato il carattere puramente abrogativo del quesito referendario in quanto ordinato a provocare, mediante una soppressione di una parte piu' o meno estesa del testo, l'espansione di una disciplina gia' esistente, provvista di un suo proprio ambito di applicazione ancorche' originariamente residuale.
- V., pure, S. n. 36/1997.
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 303 e del comma 6 dell'art. 304 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) e successive modificazioni, relativi alla disciplina dei termini della custodia cautelare, la quale e' attualmente articolata in relazione alle singole fasi e ai diversi gradi del procedimento penale (indagini preliminari, giudizio di primo grado, giudizio di appello, restante corso del procedimento) che vengono assunti autonomamente l'uno dall'altro onde impedire che il termine di custodia cautelare non utilizzato in una fase o in un grado precedente venga economizzato per essere utilizzato nelle fasi o nei gradi successivi. Infatti - posto che il quesito referendario si propone di pervenire ad una disciplina dei termini di durata massima della custodia cautelare nel senso che questa perda efficacia quando dall'inizio della sua esecuzione siano decorsi i seguenti termini: 1) tre mesi allorquando si proceda per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore a sei anni; 2) sei mesi quando si proceda per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione in misura superiore a sei anni, salvo quanto previsto dal successivo n. 3; 3) un anno quando si proceda per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo; e che l'effetto innovativo sulla disciplina vigente, connaturale alla abrogazione, non conseguirebbe, nella specie, alla fisiologica espansione della sfera di operativita' di una norma gia' presente, dotata, in ipotesi, di un ambito di applicazione piu' circoscritto, riguardante i termini massimi della custodia cautelare riferibili direttamente all'intero procedimento penale, ma alla posizione di un sistema di norme radicalmente nuovo che andrebbe a sostituirsi a quelle da eliminare grazie ad una operazione di taglio di parole o di parti del testo, con sostanziale stravolgimento della strutture delle originarie disposizioni e del loro significato normativo -, il quesito trascende, inammissibilmente, i limiti segnati dall'art. 75 Cost., che consente il 'referendum' abrogativo totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, e non il 'referendum' introduttivo di discipline legislative completamente nuove, come avverrebbe nella specie, dato che si e' in presenza di un quesito introduttivo, teso a porre, per via referendaria, norme che attualmente non esistono, in quanto in nessun caso nella disciplina vigente i termini massimi di custodia cautelare che risulterebbero dalla abrogazione referendaria sono individuati come tali dal legislatore per l'intero procedimento. Sotto un concorrente profilo, il quesito risulta, altresi', inammissibile perche' privo del carattere di omogeneita', individuato dalla giurisprudenza costituzionale, a tutela della liberta' di scelta dell'elettore, quale requisito delle richieste di 'referendum' abrogativo; ed invero, le norme che stabiliscono i termini massimi di custodia cautelare e quelle nelle quali si esprime l'apprezzamento del legislatore circa la gravita' dei reati, sia pure al fine di calibrare la durata della custodia stessa, corrispondono a scelte potenzialmente autonome sulle quali gli elettori devono essere lasciati liberi di compiere scelte distinte: e, nella fattispecie, fa difetto quella matrice razionalmente unitaria che sola puo' rendere ammissibile la proposta di un unico quesito.
- Cfr. S. n. 13/1999, nella quale, nonostante la tecnica del ritaglio, non e' stato negato il carattere puramente abrogativo del quesito referendario in quanto ordinato a provocare, mediante una soppressione di una parte piu' o meno estesa del testo, l'espansione di una disciplina gia' esistente, provvista di un suo proprio ambito di applicazione ancorche' originariamente residuale.
- V., pure, S. n. 36/1997.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
22/09/1988
n. 447
art. 303
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
22/09/1988
n. 447
art. 303
co. 2
decreto del Presidente della Repubblica
22/09/1988
n. 447
art. 303
co. 3
decreto del Presidente della Repubblica
22/09/1988
n. 447
art. 303
co. 4
decreto del Presidente della Repubblica
22/09/1988
n. 447
art. 304
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Altri parametri e norme interposte