Sentenza 54/2000 (ECLI:IT:COST:2000:54)
Massima numero 25188
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente VASSALLI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  09/02/2000;  Decisione del  09/02/2000
Deposito del 15/02/2000; Pubblicazione in G. U. 23/02/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Inquinamento - Emissioni inquinanti di impianti industriali - Decreto del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro dei lavori pubblici per la tutela della qualità delle acque della laguna di venezia - Prevista approvazione, da parte dei suddetti ministri, dei progetti di adeguamento alle migliori tecnologie disponibili, da essi individuati, presentati per la eliminazione e la riduzione di determinate sostanze inquinanti, dai titolari delle autorizzazioni agli scarichi esistenti - Conflitto di attribuzione sollevato dalla regione veneto - Riconosciuta violazione dei principi stabiliti riguardo alla ripartizione tra stato e regione delle competenze in materia - Non spettanza allo stato del potere esercitato - Annullamento, 'in parte qua', dell'impugnato provvedimento - Assorbimento di altri profili.

Testo
In accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Veneto nei confronti del n. 6 del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, 23 aprile 1998 (Requisiti di qualita' delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia), deve dichiararsi che non spetta allo Stato, e per esso ai suddetti Ministri, definire le migliori tecnologie disponibili da applicare agli impianti esistenti ed approvare i progetti di adeguamento alle migliori tecnologie disponibili da esso individuate, presentati dai titolari delle autorizzazioni agli scarichi esistenti e finalizzati all'eliminazione degli scarichi di idrocarburi policiclici aromatici, pesticidi organo-clorurati, diossina, policlorobifenili e tributilstagno. Di conseguenza i commi quarto e quinto del su indicato punto 6 del decreto, che cosi' dispongono, vanno annullati. Secondo i criteri di ripartizione tra Stato e Regioni in genere, e tra Stato e Regione Veneto in particolare, delle attribuzioni che concorrono ad assicurare la protezione dell'ambiente dagli inquinamenti - quali si desumono, in base all'art. 117 Cost., dagli artt. 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, 101 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e ora anche dall'art. 80 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nonche' dalle norme poste a tutela della citta' di Venezia e del suo territorio dagli artt. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e 3 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 962 - allo Stato sono infatti riservate le determinazioni che per un verso rispondono ad esigenze generali o unitarie, e per altro verso sono collegate alla conoscenza tecnica - di cui lo Stato e' in grado di disporre in piu' elevata misura - delle caratteristiche inquinanti delle sostanze e delle migliori tecnologie disponibili per eliminarne la nocivita', e quindi, in particolare, nel settore in questione, le competenze relative alla fissazione dei limiti di accettabilita' delle emissioni, delle caratteristiche degli impianti di depurazione e dei requisiti di qualita' delle acque defluenti da tali impianti, mentre alla Regione sono attribuite le competenze concernenti i procedimenti per le autorizzazioni agli scarichi ed i relativi provvedimenti che, nel rispetto delle tecnologie per la depurazione e dei limiti di accettabilita' previsti in via generale, implicano la valutazione dei molteplici interessi che vengono in gioco nella specificita'' delle diverse situazioni. In contrasto con tali principi, la speciale procedura delineata dall'impugnato decreto interministeriale - in realta'' senza rispondenza ad una base legislativa - non si limita a fissare limiti di accettabilita' degli scarichi e nemmeno ad individuare in via generale tecnologie idonee a ridurre o ad escludere alla fonte sostanze inquinanti, ne' a stabilire quali siano le migliori tecnologie di depurazione da adottare, ma e' invece preordinata all'emissione di puntuali provvedimenti autorizzatori, ai quali la Regione Veneto rimane del tutto estranea, e cio' e' sufficiente, nel caso - assorbito ogni altro profilo - per riconoscere violate le attribuzioni regionali.

- Riguardo ai su richiamati principi v. S. n. 183/1987 e, in particolare, S. n. 53/1991.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Ministro dell'ambiente  23/04/1998  n. 0  art. 0  co. 4

decreto del Ministro dell'ambiente  23/04/1998  n. 0  art.   co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  15/01/1972  n. 8  art. 2    co. 2  lett. c)

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 101    co. 1  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 101    co. 2  lett. a)

decreto legislativo  31/03/1998  n. 112  art. 80  

legge  16/04/1973  n. 171  art. 9  

decreto del Presidente della Repubblica  20/09/1973  n. 962  art. 3