Sentenza 56/2000 (ECLI:IT:COST:2000:56)
Massima numero 25189
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VASSALLI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
09/02/2000; Decisione del
09/02/2000
Deposito del 15/02/2000; Pubblicazione in G. U. 23/02/2000
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni espresse da deputati o senatori - Potere della camera di appartenenza di dichiararle insindacabili ex art. 68, primo comma, cost. - Condizioni - 'Delimitazione funzionale' - Significato effettivo alla stregua dei principi costituzionali - Necessario riferimento, anche per le funzioni dei parlamentari, ad ambiti e modi giuridicamente definiti - Conseguenze - Impossibilità di considerare, di per se', l'attivita' da essi svolta al di fuori di tali ambiti, esplicazione di funzione parlamentare.
Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni espresse da deputati o senatori - Potere della camera di appartenenza di dichiararle insindacabili ex art. 68, primo comma, cost. - Condizioni - 'Delimitazione funzionale' - Significato effettivo alla stregua dei principi costituzionali - Necessario riferimento, anche per le funzioni dei parlamentari, ad ambiti e modi giuridicamente definiti - Conseguenze - Impossibilità di considerare, di per se', l'attivita' da essi svolta al di fuori di tali ambiti, esplicazione di funzione parlamentare.
Testo
In ordine all'interpretazione a all'esatta determinazione dell'ambito di applicabilita' del principio, sancito dall'art. 68, primo comma, Cost., della insindacabilita' dei membri del Parlamento per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, mentre e' pacifico che tali debbano essere valutate quelle espresse nel corso dei lavori della Camera e dei suoi organi, in occasione di una qualsiasi funzione di cui la Camera e' titolare, o manifestate in atti, anche individuali, che siano estrinsecazione delle facolta' proprie dei deputati e senatori, deve tuttavia ritenersi che nel normale svolgimento della vita democratica, le opinioni che il parlamentare espone al di fuori dell'ambito funzionale costituiscono invece solo esercizio della liberta' di espressione comune a tutti i consociati, alle quali non puo' quindi estendersi (senza snaturarla) la prerogativa in questione. Considerato che il principio per cui le funzioni conferite agli organi costituzionali non designano generiche finalita' ma poteri giuridicamente definiti vale anche per la funzione parlamentare, non puo' dirsi infatti compatibile con l'impianto della Carta costituzionale un'accezione della funzione parlamentare che ricomprenda l'attivita' politica svolta in qualsiasi sede e nella quale sia irrilevante la qualita' di membro delle Camere. Una prassi attuativa operante al di fuori di tale delimitazione funzionale trasformerebbe l'insindacabilita' in una sorta di privilegio personale di favore circa l'ambito e i limiti della liberta' di manifestazione del pensiero, con evidente distorsione del principio di eguaglianza e di pari opportunita' fra i cittadini nella dialettica politica. - In questo senso S. nn. 10/2000 e 11/2000, ma v. anche, nella giurisprudenza risalente, S. nn. 375/1997 e 148/1983. red.: S. Pomodoro
In ordine all'interpretazione a all'esatta determinazione dell'ambito di applicabilita' del principio, sancito dall'art. 68, primo comma, Cost., della insindacabilita' dei membri del Parlamento per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, mentre e' pacifico che tali debbano essere valutate quelle espresse nel corso dei lavori della Camera e dei suoi organi, in occasione di una qualsiasi funzione di cui la Camera e' titolare, o manifestate in atti, anche individuali, che siano estrinsecazione delle facolta' proprie dei deputati e senatori, deve tuttavia ritenersi che nel normale svolgimento della vita democratica, le opinioni che il parlamentare espone al di fuori dell'ambito funzionale costituiscono invece solo esercizio della liberta' di espressione comune a tutti i consociati, alle quali non puo' quindi estendersi (senza snaturarla) la prerogativa in questione. Considerato che il principio per cui le funzioni conferite agli organi costituzionali non designano generiche finalita' ma poteri giuridicamente definiti vale anche per la funzione parlamentare, non puo' dirsi infatti compatibile con l'impianto della Carta costituzionale un'accezione della funzione parlamentare che ricomprenda l'attivita' politica svolta in qualsiasi sede e nella quale sia irrilevante la qualita' di membro delle Camere. Una prassi attuativa operante al di fuori di tale delimitazione funzionale trasformerebbe l'insindacabilita' in una sorta di privilegio personale di favore circa l'ambito e i limiti della liberta' di manifestazione del pensiero, con evidente distorsione del principio di eguaglianza e di pari opportunita' fra i cittadini nella dialettica politica. - In questo senso S. nn. 10/2000 e 11/2000, ma v. anche, nella giurisprudenza risalente, S. nn. 375/1997 e 148/1983. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 3
Costituzione
art. 68
co. 2
Altri parametri e norme interposte