Sentenza 56/2000 (ECLI:IT:COST:2000:56)
Massima numero 25192
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VASSALLI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
09/02/2000; Decisione del
09/02/2000
Deposito del 15/02/2000; Pubblicazione in G. U. 23/02/2000
Titolo
Parlamento - Immunita' parlamentari - Deliberazione di insindacabilità, da parte della camera dei deputati, ex art. 68, primo comma, cost., di dichiarazioni rese nel corso di una trasmissione televisiva, per cui il deputato vittorio sgarbi è stato chiamato a rispondere del reato di diffamazione aggravata a danno del dott. luigi esposito - Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato sollevato, in relazione a tale deliberazione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di salerno - Mancanza di specifici collegamenti delle contestate esternazioni con dibattiti parlamentari, interrogazioni, inchieste, discussioni di progetti di legge od altri interventi in sede parlamentare - Conseguente insussistenza della stretta connessione tra 'opinioni espresse' e 'funzioni parlamentari' richiesta dal precetto costituzionale - Non spettanza alla camera dei deputati del potere esercitato - Annullamento della contestata deliberazione.
Parlamento - Immunita' parlamentari - Deliberazione di insindacabilità, da parte della camera dei deputati, ex art. 68, primo comma, cost., di dichiarazioni rese nel corso di una trasmissione televisiva, per cui il deputato vittorio sgarbi è stato chiamato a rispondere del reato di diffamazione aggravata a danno del dott. luigi esposito - Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato sollevato, in relazione a tale deliberazione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di salerno - Mancanza di specifici collegamenti delle contestate esternazioni con dibattiti parlamentari, interrogazioni, inchieste, discussioni di progetti di legge od altri interventi in sede parlamentare - Conseguente insussistenza della stretta connessione tra 'opinioni espresse' e 'funzioni parlamentari' richiesta dal precetto costituzionale - Non spettanza alla camera dei deputati del potere esercitato - Annullamento della contestata deliberazione.
Testo
A decisione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno, deve dichiararsi che non spetta alla Camera dei deputati statuire che i fatti per i quali e' in corso presso quel Tribunale il procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi per il delitto previsto e punito dagli artt. 595 cod. pen., 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, concernono opinioni da lui espresse nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.. Con conseguente annullamento della deliberazione in tal senso adottata dalla Camera il 22 ottobre 1997. Al riguardo, premesso che spetta solo al giudice ordinario il compito di verificare se le esternazioni oggetto del suddetto processo penale integrino gli estremi del reato ascritto al deputato, o siano solo manifestazioni del diritto di critica spettante a tutti i cittadini, nel giudizio che la Corte costituzionale e' chiamata a rendere riguardo all'applicabilita', nel caso, del richiamato precetto costituzionale, e' infatti decisivo che tali esternazioni - nelle quali certi comportamenti, ritenuti omissivi, del Sostituto Procuratore della Repubblica Luigi Esposito nei confronti di alcuni detenuti, venivano qualificati come lesivi della dignita' dell'uomo - concernono valutazioni dello Sgarbi quale 'opinionista' nel corso di una trasmissione televisiva - e percio', come tali, in quanto espresse 'extra moenia', di per se' sicuramente non insindacabili e senza che, peraltro, sia ravvisabile in esse alcuna specifica connessione con dibattiti parlamentari, interrogazioni, inchieste, discussioni di progetti di legge, non risultando nemmeno che egli abbia fatto uso della facolta' contemplata dall'art. 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, di visitare gli istituti penitenziari per accertare in concreto le condizioni di detenzione, al fine di esercitare eventualmente, nelle forme appropriate, il sindacato ispettivo che la Costituzione gli riconosce. Cosicche', mancando palesemente il nesso tra "opinioni espresse" e "funzioni parlamentari", cosi' come richiesto dall'art. 68, primo comma, Cost., sussiste la denunciata invasione dell'ambito di attribuzioni costituzionalmente garantito all'autorita' giudiziaria. - V. le precedenti massime A e B ed ivi richiami. red.: S. Pomodoro
A decisione del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno, deve dichiararsi che non spetta alla Camera dei deputati statuire che i fatti per i quali e' in corso presso quel Tribunale il procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi per il delitto previsto e punito dagli artt. 595 cod. pen., 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, concernono opinioni da lui espresse nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.. Con conseguente annullamento della deliberazione in tal senso adottata dalla Camera il 22 ottobre 1997. Al riguardo, premesso che spetta solo al giudice ordinario il compito di verificare se le esternazioni oggetto del suddetto processo penale integrino gli estremi del reato ascritto al deputato, o siano solo manifestazioni del diritto di critica spettante a tutti i cittadini, nel giudizio che la Corte costituzionale e' chiamata a rendere riguardo all'applicabilita', nel caso, del richiamato precetto costituzionale, e' infatti decisivo che tali esternazioni - nelle quali certi comportamenti, ritenuti omissivi, del Sostituto Procuratore della Repubblica Luigi Esposito nei confronti di alcuni detenuti, venivano qualificati come lesivi della dignita' dell'uomo - concernono valutazioni dello Sgarbi quale 'opinionista' nel corso di una trasmissione televisiva - e percio', come tali, in quanto espresse 'extra moenia', di per se' sicuramente non insindacabili e senza che, peraltro, sia ravvisabile in esse alcuna specifica connessione con dibattiti parlamentari, interrogazioni, inchieste, discussioni di progetti di legge, non risultando nemmeno che egli abbia fatto uso della facolta' contemplata dall'art. 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, di visitare gli istituti penitenziari per accertare in concreto le condizioni di detenzione, al fine di esercitare eventualmente, nelle forme appropriate, il sindacato ispettivo che la Costituzione gli riconosce. Cosicche', mancando palesemente il nesso tra "opinioni espresse" e "funzioni parlamentari", cosi' come richiesto dall'art. 68, primo comma, Cost., sussiste la denunciata invasione dell'ambito di attribuzioni costituzionalmente garantito all'autorita' giudiziaria. - V. le precedenti massime A e B ed ivi richiami. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte