Sentenza 57/2000 (ECLI:IT:COST:2000:57)
Massima numero 25181
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VASSALLI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  09/02/2000;  Decisione del  09/02/2000
Deposito del 15/02/2000; Pubblicazione in G. U. 23/02/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione della camera dei deputati con cui si nega l'autorizzazione, richiesta, ex art. 68, terzo comma, cost., dal procuratore della repubblica presso il tribunale di palermo, ad acquisire ed utilizzare tabulati concernenti traffico telefonico relativo ad utenze in uso al deputato gaspare giudice, indagato per vari delitti - Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato sollevato dal procuratore della repubblica in base all'assunto che, richiedendo il precetto costituzionale l'autorizzazione a procedere solo per le intercettazioni telefoniche e non, invece, per l'acquisizione dei tabulati, la camera non avrebbe dovuto pronunciarsi al riguardo - Impossibilità, per il ricorrente, di dedurre come lesione della propria sfera di attribuzioni la non spettanza di un potere di cui egli stesso ha sollecitato l'esercizio - Inammissibilità del ricorso.

Testo
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato, con ricorso notificato il 16 aprile 1999, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione in data 16 luglio 1998, con la quale la Camera ha negato l'autorizzazione - richiesta in riferimento all'art. 68, terzo comma, Cost. - ad acquisire e ad utilizzare i tabulati concernenti il traffico telefonico relativo alle utenze in uso al parlamentare Gaspare Giudice, indagato presso quella Procura per il delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso ed altro, va dichiarato inammissibile. Nell'elevare il conflitto, infatti, il ricorrente non denuncia un cattivo esercizio del potere da parte della Camera dei deputati, ma - con atteggiamento intimamente contraddittorio - nega in radice a quest'ultima il potere stesso di deliberare (sia negativamente, sia positivamente) in ordine all'autorizzazione ex art. 68, terzo comma, Cost., proprio da lui medesimo fatta oggetto di formale richiesta. Ne' in contrario vale richiamare la tardiva quanto ininfluente 'protestatio' contenuta nella nota, in data 29 giugno 1998, integrativa della richiesta, con la quale il Procuratore, nel sottolineare la rilevanza investigativa del mezzo istruttorio da disporre, precisava che la richiesta di autorizzazione, <>, era stata <>, giacche' tale nota, lungi da costituire una revoca della precedente richiesta, ribadisce invece l'intento di ottenere l'autorizzazione, nell'ottica di una opzione interpretativa (anche se non prospettata come l'unica possibile in astratto) ricomprendente nel regime autorizzatorio delle intercettazioni telefoniche previsto dall'art. 68, terzo comma, Cost. - contrariamente a quanto si e' poi sostenuto nel ricorso - anche l'acquisizione e utilizzazione dei tabulati che documentano il traffico telefonico relativo alle utenze dei parlamentari. A stregua del principio di non contraddizione non puo' un'autorita' che prima si rivolga formalmente ad un'altra per ottenere l'emissione di un certo atto, lamentare poi ('secundum eventum') una lesione della propria sfera di attribuzione per la pretesa inesistenza e non spettanza di un potere di cui essa stessa ha sollecitato l'esercizio. - Per la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 37, legge n. 87 del 1953 per l'ammissibilita' del ricorso in oggetto in sede delibativa, O. n. 60/1999. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 3

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte