Sentenza 59/2000 (ECLI:IT:COST:2000:59)
Massima numero 25193
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente VASSALLI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  09/02/2000;  Decisione del  09/02/2000
Deposito del 15/02/2000; Pubblicazione in G. U. 23/02/2000
Massime associate alla pronuncia:  25194  25195


Titolo
Enti pubblici - Ente pubblico "la biennale di venezia" - Trasformazione, con decreto legislativo emanato in base a delega conferita con legge n. 59 del 1997, in persona giuridica privata denominata "società di cultura la biennale di venezia" - Attribuzione al ministero per i beni culturali e ambientali del potere di approvarne lo statuto e di nominarne il presidente - Modifiche previste riguardo alla composizione del consiglio di amministrazione - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dalla regione veneto - Lamentata violazione dei principi dell'autonomia regionale - Eccezione di inammissibilità, da parte dell'avvocatura dello stato, per ritenuta carenza, nel ricorso, della indicazione dei profili della dedotta incostituzionalità - Reiezione.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso dalla Regione Veneto, per violazione degli artt. 115 e 123 Cost., ed 1 e 2 dello statuto regionale approvato con legge 22 maggio 1971, n. 840, nei confronti delle disposizioni degli artt. 4, 8 e 9 del d.lgs. 29 gennaio 1998, n. 19 (Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Societa' la Biennale di Venezia") che attribuiscono al Ministro per i beni culturali e ambientali il potere di approvare lo statuto adottato dall'ente e di nominarne poi il presidente, sentite le competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato, e prevedono una nuova composizione del consiglio di amministrazione, va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata, per il Presidente del Consiglio dei ministri, dall'Avvocatura dello Stato, per ritenuta carenza, nel ricorso, della indicazione dei profili della asserita incostituzionalita'. Deve infatti ritenersi sufficiente, al riguardo, che l'essersi nel ricorso sostenuto che le norme impugnate, tenuto conto delle peculiari caratteristiche dell'ente in questione, violino il principio di autonomia regionale. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Veneto    n. 0  art. 1  

statuto regione Veneto    n. 0  art. 2  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 34  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23    co. 1