Sentenza 59/2000 (ECLI:IT:COST:2000:59)
Massima numero 25194
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente VASSALLI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  09/02/2000;  Decisione del  09/02/2000
Deposito del 15/02/2000; Pubblicazione in G. U. 23/02/2000
Massime associate alla pronuncia:  25193  25195


Titolo
Enti pubblici - Ente pubblico "la biennale di venezia" - Trasformazione, con decreto legislativo emanato in base a delega conferita con legge n. 59 del 1997, in persona giuridica privata denominata "società di cultura la biennale di venezia" - Attribuzione al ministro per i beni culturali e ambientali del potere di approvarne lo statuto e di nominare il presidente - Modifiche previste nella composizione del consiglio di amministrazione - Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla regione veneto - Lamentata incidenza sui principi dell'autonomia regionale - Insussistenza - Non configurabilità del nuovo ente, al pari del vecchio, per le sue funzioni e dimensioni, come ente a carattere regionale o locale - Assicurato mantenimento, nella normativa impugnata, del preesistente rapporto dell'ente con comune, provincia e regione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, con ricorso della Regione Veneto, in riferimento ai principi dell'autonomia regionale sanciti dagli artt. 115 e 123 Cost., ed 1 e 2 dello statuto della Regione Veneto approvato con legge 22 maggio 1971, n. 840, nei confronti delle disposizioni del d.lgs. 29 gennaio 1998, n. 19 (Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Societa' di cultura La Biennale di Venezia"), che attribuiscono al Ministro per i beni culturali e ambientali il potere di approvare lo statuto adottato dall'ente (art. 4) e di nominarne poi il presidente (art. 8), sentite le competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e prevedono (art. 9) una nuova composizione del consiglio di amministrazione. Il decreto legislativo denunciato - emanato in forza della delega 15 marzo 1997, n. 59, per il riordinamento di enti pubblici nazionali e la loro trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato - nulla infatti ha innovato circa la collocazione dell'ente in questione - al quale, nell'art. 2, si riconosce <> - nell'ambito disciplinato dal legislatore statale, giacche' anche prima dell'operata trasformazione, in base alla legge 26 luglio 1973 - che ne aveva dettato il nuovo ordinamento - la Biennale si configurava come un ente autonomo, con sede in Venezia e con la funzione, in continuita' con le sue originarie finalita', di promuovere attivita' permanenti e di organizzare manifestazioni internazionali nel campo delle arti e che quindi, pur essendo radicato storicamente e culturalmente in Venezia, e caratterizzato da una significativa presenza degli interessi locali, non aveva carattere locale o regionale, quale, per le finalita' perseguite e le dimensioni dell'attivita' svolta, certamente neppure ora ha. Al tempo stesso, pero', l'operata trasformazione non ha privato l'ente del particolare rapporto gia' esistente con il comune, la provincia e la Regione, la cui partecipazione negli organi della nuova 'societa' di cultura' e' stata mantenuta attraverso i componenti da essi delegati. E poiche' degli interessi locali si tiene anche doverosamente conto anche nella elaborazione dello statuto dell'ente, che si prevede che venga adottato dal Consiglio di amministrazione con il decisivo concorso dei membri designati dal comune, dalla provincia e dalla Regione, e' da escludere, in conclusione, che le rivendicate autonomie ne risultino incise. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Veneto    n. 0  art. 1  

statuto regione Veneto    n. 0  art. 2