Sentenza 63/2000 (ECLI:IT:COST:2000:63)
Massima numero 25197
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente VASSALLI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  09/02/2000;  Decisione del  09/02/2000
Deposito del 15/02/2000; Pubblicazione in G. U. 23/02/2000
Massime associate alla pronuncia:  25198  25199  25200  25201  25202  25203  25204


Titolo
Sanita' pubblica - Attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale - Legge statale in materia - Prevista applicabilità alle province autonome di trento e di bolzano di disposizione che attribuisce al ministro della sanità il potere di fissare termini e sanzioni per eventuali inadempimenti degli amministratori nell'attuazione delle norme regionali per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle aziende sanitarie - Ingerenza statale in ambiti di competenza di regioni e province autonome in mancanza dei necessari presupposti giustificativi procedurali e sostanziali - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
L'art. 2 del d.l. 20 giugno 1997, n. 175 (Disposizioni urgenti in materia di attivita' libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale) convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 1997, n. 272, e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui rende applicabile alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'art. 1, comma 33, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che attribuisce al Ministero della sanita' il potere di fissare, con proprio decreto, i termini e le sanzioni per eventuali inadempienze degli amministratori delle aziende sanitarie in ordine alla completa attuazione delle norme regionali, previste dall'art. 5, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle aziende, e dello schema uniforme per i bilanci e i consuntivi delle medesime. Stabilire "termini e sanzioni" per le inadempienze degli amministratori ai doveri inerenti alla gestione contabile delle aziende rientra infatti certamente nell'ambito della competenza delle Regioni e delle Province autonome, cui le aziende fanno capo e a cui spetta nominare detti amministratori e indirizzarne e vigilarne l'attivita' (cfr. fra l'altro, artt. 2, 3, 3-'bis' e 5 dello stesso d.lgs. n. 502 del 1992, come da ultimo modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229) e pertanto eventuali poteri centrali di normazione di principio potrebbero essere esercitati al riguardo solo con atto legislativo, cosi' come eventuali poteri governativi di indirizzo dovrebbero a loro volta rispettare i presupposti procedurali e sostanziali a tal fine richiesti, presupposti che nella specie difettano del tutto, sia sotto il profilo della competenza - dalla norma in oggetto attribuita al solo Ministro - e del procedimento - sottratto alle condizioni generali imposte, per il Trentino-Alto Adige, dall'art. 3 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - sia sotto il profilo del fondamento legislativo sostanziale, difettando nella disposizione 'de qua' la statuizione di criteri l'esercizio del potere governativo. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 3