Parlamento - Prerogative parlamentari - Lesioni - Rimedi - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri - Condizioni soggettive e oggettive - Lamentata lesione delle prerogative afferenti alla sfera del singolo parlamentare e carattere manifesto delle menomazioni, rilevabile già in sede di sommaria delibazione - Possibilità di rappresentare l'intero organo cui il singolo parlamentare appartiene - Esclusione (nel caso di specie: inammissibilità del conflitto promosso dalla deputata Sara Cunial nei confronti del Governo della Repubblica, in relazione all'approvazione, mediante apposizione di questione di fiducia, di undici disegni di legge di conversione di altrettanti decreti-legge adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19). (Classif. 172010).
Esiste una sfera di prerogative che spettano al singolo parlamentare, che - qualora risultino lese da altri organi parlamentari - possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato. Tali sono le prerogative, legate all'esercizio del libero mandato parlamentare (art. 67 Cost.), di partecipare alle discussioni e alle deliberazioni esprimendo "opinioni" e "voti" (ai quali si riferisce l'art. 68 Cost., sia pure al diverso fine di individuare l'area della insindacabilità); segnatamente, nell'ambito della funzione legislativa, le prerogative del singolo rappresentante si esplicitano anche nel potere di iniziativa, testualmente attribuito "a ciascun membro delle Camere" dall'art. 71, primo comma, Cost., comprensivo del potere di proporre emendamenti, esercitabile tanto in commissione che in assemblea (art. 72 Cost.). (Precedente: O. 17/2019 - mass. 41933).
La legittimazione attiva del singolo parlamentare deve essere rigorosamente circoscritta quanto al profilo oggettivo, ossia alle menomazioni censurabili in sede di conflitto, essendo necessario, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, che il ricorrente alleghi una sostanziale negazione o un'evidente menomazione delle proprie prerogative costituzionali e che tali violazioni siano rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione. (Precedenti: O. 256/2021 - mass. 44438; O. 255/2021 - mass. 44437; O. 275/2019 - mass. 40942; O. 274/2019 - mass. 40941; O. 17/2019 - mass. 41933).
Il singolo parlamentare non può rappresentare l'intero organo cui appartiene, perché egli non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti dell'esecutivo. (O. 181/2018 - mass. 40206).
(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per carente motivazione, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla deputata Sara Cunial nei confronti del Governo della Repubblica, per violazione degli artt. 64, 67 e 70 Cost., in relazione all'approvazione, con apposizione della questione di fiducia, di undici disegni di legge di conversione di decreti-legge adottati - tra il marzo 2020 e l'agosto 2021 - per fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale seguita alla diffusione del virus Sars-Cov-2. Il ricorso non offre elementi che portino alla valutazione di una evidente violazione delle prerogative della ricorrente, poiché omette la ricostruzione delle circostanze in cui si sarebbero verificate le dedotte menomazioni ed è carente di informazioni sulla sua effettiva partecipazione alla discussione e al voto sui citati disegni di legge, non chiarendo se e quanti emendamenti ella abbia proposto, né il loro contenuto, e non dando conto del fatto che sia stata richiesta, consentita o negata, l'illustrazione delle proposte emendative). (Precedente: O. 197/2020 - mass. 42909).