Sentenza 63/2000 (ECLI:IT:COST:2000:63)
Massima numero 25199
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente VASSALLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
09/02/2000; Decisione del
09/02/2000
Deposito del 15/02/2000; Pubblicazione in G. U. 23/02/2000
Titolo
Sanità pubblica - Organizzazione e funzioni della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale c.d. intramuraria - Disciplina - Competenza di regioni e province autonome - Fondamento - Distinzione dalla disciplina delle professioni sanitarie, di competenza statale.
Sanità pubblica - Organizzazione e funzioni della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale - Attività libero-professionale c.d. intramuraria - Disciplina - Competenza di regioni e province autonome - Fondamento - Distinzione dalla disciplina delle professioni sanitarie, di competenza statale.
Testo
La disciplina dell'attivita' libero-professionale c.d. "intramuraria" che si esplica nell'ambito della organizzazione del servizio sanitario non puo' farsi rientrare nella disciplina, di competenza statale, delle professioni sanitarie, ma ricade nella competenza di Regioni e Province autonome. Essa infatti non concerne il modo in cui si esplica la professione medica, ma l'utilizzo, ai fini di prestazioni rese dai sanitari in regime di libera professione, delle strutture sanitarie pubbliche, spettante alla competenza delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi, in particolare, dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. - Per una applicazione di tali principi, v. la seguente massima D. red.: S. Pomodoro
La disciplina dell'attivita' libero-professionale c.d. "intramuraria" che si esplica nell'ambito della organizzazione del servizio sanitario non puo' farsi rientrare nella disciplina, di competenza statale, delle professioni sanitarie, ma ricade nella competenza di Regioni e Province autonome. Essa infatti non concerne il modo in cui si esplica la professione medica, ma l'utilizzo, ai fini di prestazioni rese dai sanitari in regime di libera professione, delle strutture sanitarie pubbliche, spettante alla competenza delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi, in particolare, dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. - Per una applicazione di tali principi, v. la seguente massima D. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 2