Sentenza 63/2000 (ECLI:IT:COST:2000:63)
Massima numero 25200
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente VASSALLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
09/02/2000; Decisione del
09/02/2000
Deposito del 15/02/2000; Pubblicazione in G. U. 23/02/2000
Titolo
Sanita' pubblica - Attività della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale - Legge statale in materia - Prevista emanazione, da parte del ministro della sanità, di "linee guida" dell'organizzazione dell'attivita' libero-professionale "intramuraria" - Ricorsi della regione puglia e delle province autonome di trento e bolzano - Non consentita attribuzione al ministro, in materia di competenza di regioni e province autonome, di un potere esercitabile dallo stato solo attraverso leggi di principio o riforma, o, nel rispetto delle richieste condizioni procedurali e sostanziali, solo per mezzo di atti governativi di indirizzo e coordinamento - Illegittimità costituzionale.
Sanita' pubblica - Attività della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale - Legge statale in materia - Prevista emanazione, da parte del ministro della sanità, di "linee guida" dell'organizzazione dell'attivita' libero-professionale "intramuraria" - Ricorsi della regione puglia e delle province autonome di trento e bolzano - Non consentita attribuzione al ministro, in materia di competenza di regioni e province autonome, di un potere esercitabile dallo stato solo attraverso leggi di principio o riforma, o, nel rispetto delle richieste condizioni procedurali e sostanziali, solo per mezzo di atti governativi di indirizzo e coordinamento - Illegittimità costituzionale.
Testo
In accoglimento delle censure formulate al riguardo dalla Regione Puglia e dalle Province autonome di Bolzano e Trento, deve dichiararsi che l'art. 4, comma 1, del d.l. 20 giugno 1997, n. 175 (Disposizioni urgenti in materia di attivita' libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale), convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 1997, n. 272 - nel quale si demanda al Ministro della sanita', sentita la Conferenza Stato-Regioni, di emanare "le linee guida dell'organizzazione dell'attivita' libero-professionale intramuraria" - e' costituzionalmente illegittimo. Premesso che tale disposizione non puo' dirsi assorbita o superata dalla disciplina contenuta nella legislazione sopravvenuta successivamente alla proposizione dei ricorsi - in particolare nell'art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e nel d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 - e che quindi non puo' accogliersi, in proposito, la richiesta avanzata, della difesa erariale, di una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non puo' infatti dubitarsi che la materia oggetto dell'atto ministeriale previsto dalla norma impugnata, riguardi la competenza delle Regioni e delle Province autonome in ordine alla organizzazione del servizio sanitario, nella quale l'intervento dello Stato puo' esplicarsi solo attraverso la legislazione di principio o di riforma, o attraverso l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento: come del resto e' ora espressamente previsto dall'art. 72, comma 11, della su citata legge n. 448 del 1998, che appunto rinvia ad un atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 della legge n. 59 del 1997 (vale a dire, fra l'altro, e salvo il caso di urgenza, previa intesa con la conferenza Stato-Regioni). Il che comporta che in tanto possono configurarsi in capo ad organi statali poteri di indirizzo, in quanto siano rispettate le condizioni di ordine procedurale e sostanziale costantemente richieste dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, e quindi, essenzialmente, l'esercizio attraverso atti collegiali del Governo e il rispetto del principio di legalita' sostanziale. Condizioni di cui nella specie difetta quanto meno quella relativa alla deliberazione del Consiglio dei ministri, oltre a quelle relative alle particolari procedure imposte dalle norme di attuazione statutaria per l'efficacia degli atti di indirizzo nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 3, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266). Ne' vale in contrario sostenere che le "linee di guida" in questione non abbiano carattere vincolante per le Regioni e le Province autonome, ma siano semplici suggerimenti a fini di coordinamento, liberamente recepibili dagli enti autonomi, dovendo escludersi che esse siano assimilabili alle linee guida "in funzione dell'applicazione coordinata del piano sanitario nazionale e della normativa di settore", di cui e' parola nell'art. 1, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ove si fa "salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento". - Riguardo al fondamento della competenza di Regioni e Province autonome sulla disciplina dell'attivita' libero-professionale "intramuraria", v. la precedente massima C. Sui principi stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, circa la funzione di indirizzo e coordinamento v. S. n. 408/1998. red.: S. Pomodoro
In accoglimento delle censure formulate al riguardo dalla Regione Puglia e dalle Province autonome di Bolzano e Trento, deve dichiararsi che l'art. 4, comma 1, del d.l. 20 giugno 1997, n. 175 (Disposizioni urgenti in materia di attivita' libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale), convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 1997, n. 272 - nel quale si demanda al Ministro della sanita', sentita la Conferenza Stato-Regioni, di emanare "le linee guida dell'organizzazione dell'attivita' libero-professionale intramuraria" - e' costituzionalmente illegittimo. Premesso che tale disposizione non puo' dirsi assorbita o superata dalla disciplina contenuta nella legislazione sopravvenuta successivamente alla proposizione dei ricorsi - in particolare nell'art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e nel d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 - e che quindi non puo' accogliersi, in proposito, la richiesta avanzata, della difesa erariale, di una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non puo' infatti dubitarsi che la materia oggetto dell'atto ministeriale previsto dalla norma impugnata, riguardi la competenza delle Regioni e delle Province autonome in ordine alla organizzazione del servizio sanitario, nella quale l'intervento dello Stato puo' esplicarsi solo attraverso la legislazione di principio o di riforma, o attraverso l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento: come del resto e' ora espressamente previsto dall'art. 72, comma 11, della su citata legge n. 448 del 1998, che appunto rinvia ad un atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 della legge n. 59 del 1997 (vale a dire, fra l'altro, e salvo il caso di urgenza, previa intesa con la conferenza Stato-Regioni). Il che comporta che in tanto possono configurarsi in capo ad organi statali poteri di indirizzo, in quanto siano rispettate le condizioni di ordine procedurale e sostanziale costantemente richieste dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, e quindi, essenzialmente, l'esercizio attraverso atti collegiali del Governo e il rispetto del principio di legalita' sostanziale. Condizioni di cui nella specie difetta quanto meno quella relativa alla deliberazione del Consiglio dei ministri, oltre a quelle relative alle particolari procedure imposte dalle norme di attuazione statutaria per l'efficacia degli atti di indirizzo nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 3, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266). Ne' vale in contrario sostenere che le "linee di guida" in questione non abbiano carattere vincolante per le Regioni e le Province autonome, ma siano semplici suggerimenti a fini di coordinamento, liberamente recepibili dagli enti autonomi, dovendo escludersi che esse siano assimilabili alle linee guida "in funzione dell'applicazione coordinata del piano sanitario nazionale e della normativa di settore", di cui e' parola nell'art. 1, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ove si fa "salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento". - Riguardo al fondamento della competenza di Regioni e Province autonome sulla disciplina dell'attivita' libero-professionale "intramuraria", v. la precedente massima C. Sui principi stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, circa la funzione di indirizzo e coordinamento v. S. n. 408/1998. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
legge 15/03/1997
n. 59
art. 8
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 3