Sentenza 63/2000 (ECLI:IT:COST:2000:63)
Massima numero 25202
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente VASSALLI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  09/02/2000;  Decisione del  09/02/2000
Deposito del 15/02/2000; Pubblicazione in G. U. 23/02/2000
Massime associate alla pronuncia:  25197  25198  25199  25200  25201  25203  25204


Titolo
Sanita' pubblica - Legge statale - Disposizioni in materia di attività libero-professionale dei dirigenti del servizio sanitario nazionale, di farmaci, di attività di organismi di volontariato ed altre, non attributive di poteri normativi o amministrativi ad organi statali - Contestata applicabilità, in ricorsi delle medesime, alle province autonome e conseguente asserita violazione delle loro competenze - Operatività non immediata e diretta, ma solo nei limiti e nelle forme di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, delle norme impugnate nei confronti delle legislazioni provinciali - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, con ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano - in riferimento agli artt. 9, numero 10, 8, numero 1, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e alle norme di attuazione dello stesso statuto di cui al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (come modificato dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267) e al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - nei confronti dell'art. 2 del d.l. 20 giugno 1997, n. 175 (convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 1997, n. 272), denunciato in quanto, limitando l'inapplicabilita' alle Province autonome, solo ad alcuni dei commi (da 1 a 44) dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per cui il comma 143 dello stesso art. 1 in precedenza la prevedeva, renderebbe operanti per le stesse Province le disposizioni dei commi da 5 a 15 e del comma 16, secondo periodo (che si riferiscono alla disciplina della attivita' libero-professionale dei dirigenti del servizio sanitario nazionale e alla organizzazione della cosiddetta attivita' intramuraria) del comma 26 (nel quale si afferma il principio per cui le Regioni provvedono all'accertamento delle situazioni di bisogno e all'organizzazione dei servizi, assicurando l'equilibrio finanziario delle relative gestioni, nell'ambito dei livelli uniformi di assistenza individuati dal piano sanitario nazionale) dei commi 31 e da 39 a 42, e 44 (che dettano norme in materia di farmaci) e del comma 43 (riguardante l'uso gratuito di locali e servizi da parte degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, ammessi ad operare all'interno delle strutture sanitarie pubbliche). Tali disposizioni, infatti, a differenza di quelle dei commi 14, 28, 29 e 33 - che, riguardando l'attribuzione di poteri e compiti agli organi dello Stato, vanno esaminate partitamente - sono denunciate solo in quanto vincolerebbero le Province anche nel dettaglio e sotto il profilo organizzativo, e pertanto la contestata sopravvenuta loro applicabilita' alle Province stesso non puo' intendersi - contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, anche se dalla Provincia di Trento solo in via subordinata - nel senso che esse siano direttamente e immediatamente efficaci nei confronti delle Province autonome, ma nel senso che la loro portata - non diversa da quella che avrebbero avuto se non vi fosse stata la clausola di esclusione recata dal testo precedente dell'art. 1, comma 143, della medesima legge n. 662 - si sostanzia in un caso ordinario di sopravvenienza di legislazione statale che, quando investa materie di competenza delle Province autonome, opera nei confronti loro e della loro preesistente legislazione nei modi e con gli effetti prescritti dalle apposite norme di attuazione statutaria di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, e cioe' non gia' sostituendo la legislazione provinciale, bensi' ponendo l'obbligo, per le Province autonome, di adeguarla ad esse, secondo le previsioni dello statuto. - Sulle questioni sollevate sull'applicabilita' alle Province autonome, in forza dell'art. 2 del d.l. n. 175 del 1997, delle disposizioni dei commi 33, 28, 29 e 14 della legge n. 662 del 1996, v. la precedente massima A e le seguenti G ed H. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 107

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  16/01/1980  n. 197  art. 0  

decreto del Presidente della Repubblica  28/03/1974  n. 474  art. 0  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 267  art. 0  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 0