Sentenza 63/2000 (ECLI:IT:COST:2000:63)
Massima numero 25203
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente VASSALLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
09/02/2000; Decisione del
09/02/2000
Deposito del 15/02/2000; Pubblicazione in G. U. 23/02/2000
Titolo
Sanità pubblica - Disposizioni di legge statale concernenti la individuazione, ad opera del ministro della sanità, di percorsi diagnostici e terapeutici, di indirizzi per la loro uniforme applicazione in ambito locale e di sanzioni a carico del sanitario inadempiente, nonché la rilevazione di dati e la messa in opera di sistemi informativi da parte dei direttori generali delle unita' sanitarie - Prevista applicabilità nei confronti delle province autonome di trento e di bolzano - Asserita violazione, in ricorsi delle medesime, delle loro competenze in materia - Esclusione - Carattere di mero indirizzo tecnico di tali compiti, non comportanti, da parte delle norme impugnate, attribuzione agli organi statali di poteri normativi o di indirizzo amministrativo soggetti alle condizioni e ai limiti della funzione di indirizzo e coordinamento - Non fondatezza della questione.
Sanità pubblica - Disposizioni di legge statale concernenti la individuazione, ad opera del ministro della sanità, di percorsi diagnostici e terapeutici, di indirizzi per la loro uniforme applicazione in ambito locale e di sanzioni a carico del sanitario inadempiente, nonché la rilevazione di dati e la messa in opera di sistemi informativi da parte dei direttori generali delle unita' sanitarie - Prevista applicabilità nei confronti delle province autonome di trento e di bolzano - Asserita violazione, in ricorsi delle medesime, delle loro competenze in materia - Esclusione - Carattere di mero indirizzo tecnico di tali compiti, non comportanti, da parte delle norme impugnate, attribuzione agli organi statali di poteri normativi o di indirizzo amministrativo soggetti alle condizioni e ai limiti della funzione di indirizzo e coordinamento - Non fondatezza della questione.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, con ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in riferimento agli artt. 9, numero 10, 8, numero 1, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e alle norme di attuazione dello stesso statuto di cui al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (come modificato dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267) e al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, nei confronti dell'art. 2 del d.l. 20 giugno 1997, n. 175 (convertito in legge, senza modificazioni, da legge 7 agosto 1997, n. 272), nelle parti in cui rende applicabili alle Province autonome l'art. 1, commi 28 e 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con la prima di queste disposizioni - concernente la individuazione di "percorsi diagnostici e terapeutici" cui i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le proprie decisioni tecniche, e la statuizione di indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi stessi in ambito locale e delle misure da adottare in caso di mancato rispetto dei relativi protocolli - non si attribuisce infatti al Ministro, cui si demanda di provvedervi, un potere normativo o di indirizzo amministrativo, ma solo compiti di indirizzo tecnico (come confermano in particolare la previsione secondo cui il Ministro si avvale in varia guisa di organismi tecnici o professionali, come l'Istituto superiore di sanita' e la Federazione nazionale dell'ordine dei medici, nonche', ai fini della statuizione degli indirizzi applicativi dei percorsi diagnostici e terapeutici,di un'intesa del Ministro con la conferenza Stato-Regioni) compiti che non sono soggetti, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, alle stesse condizioni e agli stessi limiti del potere governativo di indirizzo e coordinamento, sicche' e' da escludere, sotto questo profilo, l'eventualita' di una lesione della sfera di competenza provinciale. A sua volta, il comma 29 si limita a prevedere un'attivita' di rilevazione di dati e di attivazione di sistemi informativi, che pur essa non implica se non indirizzi tecnici, come tali ammissibili a scopo di coordinamento, e l'ottemperanza, da parte degli enti e delle strutture decentrate al generale dovere di cooperazione. Ed anche le "forme campionarie di rilevazione" - secondo lo stesso comma 29 attivabili dal Ministro della sanita' - non sono suscettibili di ledere l'autonomia provinciale e locale, essendo previsti appositi "accordi di cooperazione con aziende sanitarie e regioni". - Cfr. S. nn. 924/1988, 242/1989, 139/1990 e 356/1994. red.: S. Pomodoro
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, con ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in riferimento agli artt. 9, numero 10, 8, numero 1, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e alle norme di attuazione dello stesso statuto di cui al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (come modificato dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267) e al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, nei confronti dell'art. 2 del d.l. 20 giugno 1997, n. 175 (convertito in legge, senza modificazioni, da legge 7 agosto 1997, n. 272), nelle parti in cui rende applicabili alle Province autonome l'art. 1, commi 28 e 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con la prima di queste disposizioni - concernente la individuazione di "percorsi diagnostici e terapeutici" cui i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le proprie decisioni tecniche, e la statuizione di indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi stessi in ambito locale e delle misure da adottare in caso di mancato rispetto dei relativi protocolli - non si attribuisce infatti al Ministro, cui si demanda di provvedervi, un potere normativo o di indirizzo amministrativo, ma solo compiti di indirizzo tecnico (come confermano in particolare la previsione secondo cui il Ministro si avvale in varia guisa di organismi tecnici o professionali, come l'Istituto superiore di sanita' e la Federazione nazionale dell'ordine dei medici, nonche', ai fini della statuizione degli indirizzi applicativi dei percorsi diagnostici e terapeutici,di un'intesa del Ministro con la conferenza Stato-Regioni) compiti che non sono soggetti, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, alle stesse condizioni e agli stessi limiti del potere governativo di indirizzo e coordinamento, sicche' e' da escludere, sotto questo profilo, l'eventualita' di una lesione della sfera di competenza provinciale. A sua volta, il comma 29 si limita a prevedere un'attivita' di rilevazione di dati e di attivazione di sistemi informativi, che pur essa non implica se non indirizzi tecnici, come tali ammissibili a scopo di coordinamento, e l'ottemperanza, da parte degli enti e delle strutture decentrate al generale dovere di cooperazione. Ed anche le "forme campionarie di rilevazione" - secondo lo stesso comma 29 attivabili dal Ministro della sanita' - non sono suscettibili di ledere l'autonomia provinciale e locale, essendo previsti appositi "accordi di cooperazione con aziende sanitarie e regioni". - Cfr. S. nn. 924/1988, 242/1989, 139/1990 e 356/1994. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1974
n. 474
art. 0
decreto legislativo 16/03/1992
n. 267
art. 0
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 0