Sentenza 63/2000 (ECLI:IT:COST:2000:63)
Massima numero 25204
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente VASSALLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
09/02/2000; Decisione del
09/02/2000
Deposito del 15/02/2000; Pubblicazione in G. U. 23/02/2000
Titolo
Sanita' pubblica - Attività della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale - Disposizioni di legge statale - Prevista regolamentazione, con decreto del ministro della sanita', dell'attività libero-professionale intramuraria - Contestata applicabilita' di tali disposizioni, in ricorsi delle medesime, alle province autonome di trento e di bolzano e alla regione puglia e asserita conseguente violazione delle loro competenze - 'Ius superveniens' con nuova disciplina, di rango primario, dell'intera materia - Cessazione della materia del contendere.
Sanita' pubblica - Attività della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale - Disposizioni di legge statale - Prevista regolamentazione, con decreto del ministro della sanita', dell'attività libero-professionale intramuraria - Contestata applicabilita' di tali disposizioni, in ricorsi delle medesime, alle province autonome di trento e di bolzano e alla regione puglia e asserita conseguente violazione delle loro competenze - 'Ius superveniens' con nuova disciplina, di rango primario, dell'intera materia - Cessazione della materia del contendere.
Testo
In ordine alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, con ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in riferimento agli artt. 9, numero 10, 8, numero 1, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, nonche' alle norme di attuazione dello stesso statuto di cui al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (come modificato dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267) ed al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, nei confronti dell'art. 2 del d.l. 20 giugno 1997, n. 175 (convertito in legge, senza modificazioni, da legge 7 agosto 1997, n. 272), e con ricorsi delle stesse Province - in riferimento agli stessi su indicati parametri - e con ricorso della Regione Puglia - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in relazione agli artt. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e 1, comma 8, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - nei confronti dell'art. 1 del d.l. n. 175 del 1997 (convertito in legge dalla legge n. 272 dello stesso anno) deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La individuazione sia delle "caratteristiche dell'attivita' libero-professionale" gia' intramuraria, sia delle "categorie professionali" e degli "enti o soggetti", demandata ad un decreto ministeriale, oggetto delle disposizioni impugnate, e' ormai compiutamente regolata dalla sopravvenuta disciplina contenuta nell'art. 72, commi 7 ed 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che hanno soppresso per il futuro la "opzione tra attivita' libero-professionale intramuraria ed extramuraria", e disciplinando le caratteristiche del previsto rapporto di lavoro esclusivo, hanno sostanzialmente assorbito anche la disciplina delle "attivita' di consulenza e consulto", e pertanto la controversia insorta al riguardo non puo' piu' essere considerata attuale. red.: S. Pomodoro
In ordine alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, con ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in riferimento agli artt. 9, numero 10, 8, numero 1, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, nonche' alle norme di attuazione dello stesso statuto di cui al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (come modificato dal d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267) ed al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, nei confronti dell'art. 2 del d.l. 20 giugno 1997, n. 175 (convertito in legge, senza modificazioni, da legge 7 agosto 1997, n. 272), e con ricorsi delle stesse Province - in riferimento agli stessi su indicati parametri - e con ricorso della Regione Puglia - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in relazione agli artt. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e 1, comma 8, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - nei confronti dell'art. 1 del d.l. n. 175 del 1997 (convertito in legge dalla legge n. 272 dello stesso anno) deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La individuazione sia delle "caratteristiche dell'attivita' libero-professionale" gia' intramuraria, sia delle "categorie professionali" e degli "enti o soggetti", demandata ad un decreto ministeriale, oggetto delle disposizioni impugnate, e' ormai compiutamente regolata dalla sopravvenuta disciplina contenuta nell'art. 72, commi 7 ed 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che hanno soppresso per il futuro la "opzione tra attivita' libero-professionale intramuraria ed extramuraria", e disciplinando le caratteristiche del previsto rapporto di lavoro esclusivo, hanno sostanzialmente assorbito anche la disciplina delle "attivita' di consulenza e consulto", e pertanto la controversia insorta al riguardo non puo' piu' essere considerata attuale. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/01/1980
n. 197
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1975
n. 474
art. 0
decreto legislativo 16/03/1992
n. 267
art. 0
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 0
legge 15/03/1997
n. 59
art. 8
legge 23/12/1978
n. 833
art. 5
legge 30/12/1992
n. 502
art. 4
legge 23/12/1996
n. 662
art. 1
co. 8