Ordinanza 66/2000 (ECLI:IT:COST:2000:66)
Massima numero 25184
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  21/02/2000;  Decisione del  21/02/2000
Deposito del 02/03/2000; Pubblicazione in G. U. 08/03/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giustizia amministrativa - Tar in sede di giurisdizione esclusiva sul pubblico impiego - Azione generale di arricchimento proposta nei confronti della pubblica amministrazione - Asserita difficoltà dei ricorrenti di dimostrare l'arricchimento della pubblica amministrazione - Possibilita' per il giudice di valutare in via equitativa le somme dovute ai ricorrenti per le effettive prestazioni svolte - Mancata previsione nel giudizio amministrativo sul pubblico impiego - Denunciato contrasto con il principio di eguaglianza con il diritto alla giusta retribuzione nonché con il principio della tutela dei diritti e degli interessi legittimi - Assenza nel giudizio 'a quo' di domanda fondata sull'arricchimento senza causa delle pubbliche amministrazioni convenute - Conseguente inapplicabilita' della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 432 cod. proc. civ. (secondo cui, nel rito del lavoro, quando sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice ordinario la liquida con valutazione equitativa), sollevata sul presupposto della inapplicabilita' di detta norma nel processo amministrativo, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 113 Cost., in quanto - premesso che si deve reputare manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale di una norma che il giudice 'a quo' non debba applicare, perche' concernente una domanda che dal testo della stessa ordinanza di rimessione non risulti proposta essendo indubbio che anche il processo amministrativo e' caratterizzato dal principio della domanda - le ordinanze di rimessione non contengono alcuna enunciazione dell'esistenza di una situazione che, in relazione alla 'causa petendi' ed al 'petitum' dei ricorsi, sia stata ritenuta dal T.a.r. fondata, ex art. 2041 cod. civ., su quell'arricchimento senza causa della P.A., del quale sarebbe arduo - secondo il giudice 'a quo' - determinare l'ammontare e che non sarebbe quindi liquidabile se non in via equitativa.

- Cfr. O. n. 252/1994

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n. 0  art. 432  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte