Ordinanza 67/2000 (ECLI:IT:COST:2000:67)
Massima numero 25185
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
21/02/2000; Decisione del
21/02/2000
Deposito del 02/03/2000; Pubblicazione in G. U. 08/03/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Procedimento disciplinare per la destituzione del pubblico dipendente - Termine perentorio di novanta giorni per la conclusione - Lamentata eccessiva brevità del termine, considerati gli adempimenti richiesti all'amministrazione - Pretesa violazione del principio di uguaglianza, di quello del buon andamento nonché del diritto al lavoro - Questione gia' dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza in assenza di nuovi motivi.
Impiego pubblico - Procedimento disciplinare per la destituzione del pubblico dipendente - Termine perentorio di novanta giorni per la conclusione - Lamentata eccessiva brevità del termine, considerati gli adempimenti richiesti all'amministrazione - Pretesa violazione del principio di uguaglianza, di quello del buon andamento nonché del diritto al lavoro - Questione gia' dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza in assenza di nuovi motivi.
Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 4 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), nella parte in cui dispone che il procedimento disciplinare per la destituzione del pubblico dipendente a seguito di condanna penale debba concludersi entro il termine (che l'ordinanza assume perentorio) di novanta giorni dal suo inizio, in quanto questione identica e' stata dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con la sent. n. 197 del 1999 e non sono addotti motivi nuovi.
- S. n. 197/1999
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 4 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), nella parte in cui dispone che il procedimento disciplinare per la destituzione del pubblico dipendente a seguito di condanna penale debba concludersi entro il termine (che l'ordinanza assume perentorio) di novanta giorni dal suo inizio, in quanto questione identica e' stata dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con la sent. n. 197 del 1999 e non sono addotti motivi nuovi.
- S. n. 197/1999
Atti oggetto del giudizio
legge
07/02/1990
n. 19
art. 9
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte