Ordinanza 69/2000 (ECLI:IT:COST:2000:69)
Massima numero 25196
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
21/02/2000; Decisione del
21/02/2000
Deposito del 02/03/2000; Pubblicazione in G. U. 08/03/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Misure cautelari coercitive - Reclamo al tribunale - Procedimento - Disposizioni novellate del codice - Non tempestiva effettuazione del prescritto "immediato avviso" all'autorità procedente, a cura del presidente del tribunale, dell'avvenuta presentazione del reclamo - Perdita di efficacia, in tale ipotesi, della misura coercitiva - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di garanzia giurisdizionale della libertà personale e di effettivita' del diritto di difesa - Questione gia' dichiarata dalla corte costituzionale non fondata nei sensi di cui in motivazione in base ad interpretazione adeguatrice delle disposizioni impugnate (riguardo al 'dies a quo' del termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del reclamo da parte dell'autorità procedente) ora confermata anche da sentenza delle sezioni unite della corte di cassazione - Manifesta infondatezza.
Processo penale - Misure cautelari coercitive - Reclamo al tribunale - Procedimento - Disposizioni novellate del codice - Non tempestiva effettuazione del prescritto "immediato avviso" all'autorità procedente, a cura del presidente del tribunale, dell'avvenuta presentazione del reclamo - Perdita di efficacia, in tale ipotesi, della misura coercitiva - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di garanzia giurisdizionale della libertà personale e di effettivita' del diritto di difesa - Questione gia' dichiarata dalla corte costituzionale non fondata nei sensi di cui in motivazione in base ad interpretazione adeguatrice delle disposizioni impugnate (riguardo al 'dies a quo' del termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del reclamo da parte dell'autorità procedente) ora confermata anche da sentenza delle sezioni unite della corte di cassazione - Manifesta infondatezza.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., nella parte in cui, riguardo alla procedura del riesame, da parte del Tribunale delle liberta', delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, in caso di non sollecita e puntuale esecuzione, da parte del Presidente del Tribunale , del prescritto "immediato avviso" della avvenuta presentazione della richiesta di riesame, all'autorita' procedente, non prevedono la perdita di efficacia dell'adottata misura. L'interpretazione delle disposizioni impugnate - secondo cui il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti, da parte dell'autorita' procedente, al tribunale del riesame, decorre non gia' (come presupposto dal giudice 'a quo') dal momento in cui l'avviso giunge all'autorita' procedente, ma dal momento in cui la richiesta di riesame perviene alla cancelleria del tribunale, e l'"immediato avviso" si colloca, di conseguenza, all'interno del termine - in base alla quale - ritenendola l'unica possibile adeguata ai principi costituzionali - la Corte costituzionale (con sentenza n. 232 del 1998) ha dichiarato non fondata "nei sensi di cui in motivazione" identica questione, ma dalla quale peraltro - giudicandola a sua volta in contrasto con il tenore della norma - il giudice 'a quo' ritiene di doversi discostare, risulta infatti condivisa, e ribadita, anche nella sentenza - successiva alle ordinanze con cui e' stato promosso il presente giudizio - 18 gennaio 1999, n. 25, delle Sezioni unite della Corte di cassazione, e non puo', quindi, allo stato, non essere confermata.
- Nello stesso senso, su identica questione, anch'essa proposta prima della su citata sentenza delle Sezioni unite, O. nn. 269/1999 e 445/1999.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., nella parte in cui, riguardo alla procedura del riesame, da parte del Tribunale delle liberta', delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, in caso di non sollecita e puntuale esecuzione, da parte del Presidente del Tribunale , del prescritto "immediato avviso" della avvenuta presentazione della richiesta di riesame, all'autorita' procedente, non prevedono la perdita di efficacia dell'adottata misura. L'interpretazione delle disposizioni impugnate - secondo cui il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti, da parte dell'autorita' procedente, al tribunale del riesame, decorre non gia' (come presupposto dal giudice 'a quo') dal momento in cui l'avviso giunge all'autorita' procedente, ma dal momento in cui la richiesta di riesame perviene alla cancelleria del tribunale, e l'"immediato avviso" si colloca, di conseguenza, all'interno del termine - in base alla quale - ritenendola l'unica possibile adeguata ai principi costituzionali - la Corte costituzionale (con sentenza n. 232 del 1998) ha dichiarato non fondata "nei sensi di cui in motivazione" identica questione, ma dalla quale peraltro - giudicandola a sua volta in contrasto con il tenore della norma - il giudice 'a quo' ritiene di doversi discostare, risulta infatti condivisa, e ribadita, anche nella sentenza - successiva alle ordinanze con cui e' stato promosso il presente giudizio - 18 gennaio 1999, n. 25, delle Sezioni unite della Corte di cassazione, e non puo', quindi, allo stato, non essere confermata.
- Nello stesso senso, su identica questione, anch'essa proposta prima della su citata sentenza delle Sezioni unite, O. nn. 269/1999 e 445/1999.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 309
co. 5
codice di procedura penale
n. 0
art. 309
co. 10
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte