Sentenza 70/2000 (ECLI:IT:COST:2000:70)
Massima numero 25208
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
06/03/2000; Decisione del
06/03/2000
Deposito del 17/03/2000; Pubblicazione in G. U. 22/03/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Tributi locali - Imposte comunali di consumo - Abolizione - Contratti di appalto del servizio di riscossione delle imposte - Commissione, istituita presso il ministero delle finanze, incaricata di definire i rapporti tra comuni e appaltatori - Potere della commissione di deliberare secondo equità ovvero anche in deroga a disposizioni contrattuali, indipendentemente dalla rilevanza economica dei rapporti pendenti, su iniziativa di una sola delle parti - Asserita violazione del principio di eguaglianza, del diritto alla tutela giurisdizionale, del principio della libertà di iniziativa economica e del diritto di proprieta' - Non fondatezza della questione.
Tributi locali - Imposte comunali di consumo - Abolizione - Contratti di appalto del servizio di riscossione delle imposte - Commissione, istituita presso il ministero delle finanze, incaricata di definire i rapporti tra comuni e appaltatori - Potere della commissione di deliberare secondo equità ovvero anche in deroga a disposizioni contrattuali, indipendentemente dalla rilevanza economica dei rapporti pendenti, su iniziativa di una sola delle parti - Asserita violazione del principio di eguaglianza, del diritto alla tutela giurisdizionale, del principio della libertà di iniziativa economica e del diritto di proprieta' - Non fondatezza della questione.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 42 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649 (Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo), nella parte in cui prevedono che la commissione istituita per la definizione dei rapporti tra comuni ed appaltatori del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo, in dipendenza dell'abolizione delle predette imposte, possa adottare le proprie deliberazioni anche in deroga alle disposizioni contrattuali, su iniziativa di una sola delle parti ed indipendentemente dalla rilevanza economica dei rapporti pendenti e dalla impossibilita' di una loro definizione secondo diritto. Infatti, con riferimento alla lamentata violazione dell'art. 3 Cost. - premesso che le norme denunciate dispongono che i rapporti pendenti tra comuni ed appaltatori del servizio di riscossione delle imposte di consumo (a seguito della loro abolizione operata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) siano definiti da una commissione istituita presso il Ministero delle finanze, le cui deliberazioni sono approvate con decreto del Ministro delle finanze soggetto alla registrazione della Corte dei conti; e che a tale commissione e' espressamente attribuita la facolta' di derogare alle disposizioni contrattuali, e cioe' di deliberare secondo equita', anche quando il procedimento sia attivato ad istanza di una sola delle parti del rapporto - il diritto di presentare l'istanza alla commissione e' espressamente attribuito, dall'art. 4 del d.P.R. n. 649 del 1972 sia ai commi che agli appaltatori delle abolite imposte di consumo, sicche' le parti del rapporto sono poste, rispetto al potere di iniziativa del procedimento, su un piano di assoluta parita', senza che la circostanza che la parte convenuta debba sottostare alla decisione della commissione comporti alcuna lesione del principio di eguaglianza, essendo tale vincolo il necessario riflesso del diritto, esercitato dalla controparte, di attivare il procedimento. Quanto, poi, all'asserita violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, garantito dall'art. 24 Cost., le norme denunziate delineano un procedimento di natura amministrativa, finalizzato ad una rapida soluzione delle controversie collegate alla cessazione dei contratti di appalto, il cui atto finale - rappresentato dal decreto ministeriale di approvazione della delibera della commissione - essendo atto autoritativo, e' impugnabile dinanzi al giudice amministrativo. Con riferimento al preteso contrasto delle disposizioni impugnate con l'art. 41 Cost. - premesso che tale precetto costituzionale tutela l'autonomia contrattuale in quanto strumento della liberta' di iniziativa economica, il cui esercizio puo' tuttavia essere limitato per ragioni di utilita' economico sociale - l'attribuzione alla p.a. di definire in via equitativa i rapporti obbligatori derivanti dai contratti di appalto e di gestione del servizio di riscossione delle imposte di consumo appare giustificata dal fatto che tali contratti sono cessati alla data dell'1 gennaio 1973 in conseguenza e per l'effetto dell'abolizione delle imposte oggetto del servizio, sicche' la sollecita definizione dei rapporti in questione alla stregua di criteri uniformi per tutto il territorio nazionale (che tengano conto, in via equitativa, della peculiarita' della intervenuta causa di cessazione degli appalti) integra una di quelle ragioni di utilita' sociale sufficienti a legittimare le deroghe alla autoregolamentazione privata. Infine, la censura riferita all'art. 42 Cost. e' manifestamente infondata, in quanto il parametro evocato riguarda esclusivamente la tutela della proprieta' privata e non puo' essere utilmente riferito all'ipotetico sacrificio di diritti obbligatori. - S. nn. 159/1988, 241/1990, 268/1994. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 42 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649 (Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo), nella parte in cui prevedono che la commissione istituita per la definizione dei rapporti tra comuni ed appaltatori del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo, in dipendenza dell'abolizione delle predette imposte, possa adottare le proprie deliberazioni anche in deroga alle disposizioni contrattuali, su iniziativa di una sola delle parti ed indipendentemente dalla rilevanza economica dei rapporti pendenti e dalla impossibilita' di una loro definizione secondo diritto. Infatti, con riferimento alla lamentata violazione dell'art. 3 Cost. - premesso che le norme denunciate dispongono che i rapporti pendenti tra comuni ed appaltatori del servizio di riscossione delle imposte di consumo (a seguito della loro abolizione operata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) siano definiti da una commissione istituita presso il Ministero delle finanze, le cui deliberazioni sono approvate con decreto del Ministro delle finanze soggetto alla registrazione della Corte dei conti; e che a tale commissione e' espressamente attribuita la facolta' di derogare alle disposizioni contrattuali, e cioe' di deliberare secondo equita', anche quando il procedimento sia attivato ad istanza di una sola delle parti del rapporto - il diritto di presentare l'istanza alla commissione e' espressamente attribuito, dall'art. 4 del d.P.R. n. 649 del 1972 sia ai commi che agli appaltatori delle abolite imposte di consumo, sicche' le parti del rapporto sono poste, rispetto al potere di iniziativa del procedimento, su un piano di assoluta parita', senza che la circostanza che la parte convenuta debba sottostare alla decisione della commissione comporti alcuna lesione del principio di eguaglianza, essendo tale vincolo il necessario riflesso del diritto, esercitato dalla controparte, di attivare il procedimento. Quanto, poi, all'asserita violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, garantito dall'art. 24 Cost., le norme denunziate delineano un procedimento di natura amministrativa, finalizzato ad una rapida soluzione delle controversie collegate alla cessazione dei contratti di appalto, il cui atto finale - rappresentato dal decreto ministeriale di approvazione della delibera della commissione - essendo atto autoritativo, e' impugnabile dinanzi al giudice amministrativo. Con riferimento al preteso contrasto delle disposizioni impugnate con l'art. 41 Cost. - premesso che tale precetto costituzionale tutela l'autonomia contrattuale in quanto strumento della liberta' di iniziativa economica, il cui esercizio puo' tuttavia essere limitato per ragioni di utilita' economico sociale - l'attribuzione alla p.a. di definire in via equitativa i rapporti obbligatori derivanti dai contratti di appalto e di gestione del servizio di riscossione delle imposte di consumo appare giustificata dal fatto che tali contratti sono cessati alla data dell'1 gennaio 1973 in conseguenza e per l'effetto dell'abolizione delle imposte oggetto del servizio, sicche' la sollecita definizione dei rapporti in questione alla stregua di criteri uniformi per tutto il territorio nazionale (che tengano conto, in via equitativa, della peculiarita' della intervenuta causa di cessazione degli appalti) integra una di quelle ragioni di utilita' sociale sufficienti a legittimare le deroghe alla autoregolamentazione privata. Infine, la censura riferita all'art. 42 Cost. e' manifestamente infondata, in quanto il parametro evocato riguarda esclusivamente la tutela della proprieta' privata e non puo' essere utilmente riferito all'ipotetico sacrificio di diritti obbligatori. - S. nn. 159/1988, 241/1990, 268/1994. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte