Ordinanza 74/2000 (ECLI:IT:COST:2000:74)
Massima numero 25211
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  06/03/2000;  Decisione del  06/03/2000
Deposito del 17/03/2000; Pubblicazione in G. U. 22/03/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Provvedimento di sospensione della patente di guida - Regime dell'opposizione - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla sospensione della carta di circolazione - Eterogeneita' teleologica e strutturale delle due sanzioni accessorie - Manifesta infondatezza.

Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost. - in relazione all'art. 217, comma 5, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 218 stesso decreto, nel testo introdotto dall'art. 117 d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, nella parte in cui prevede che "avverso il provvedimento di sospensione della patente e' ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205", anziche' (come prevede l'art. 217 c.s., relativamente alla sospensione della carta di circolazione) "l'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria", in quanto l'eterogenea configurazione teleologica e strutturale delle due sanzioni accessorie - tra loro differenziantisi anche sotto il profilo degli organi competenti ad adottarle, oltre che per il grado di incidenza sulle facolta' del destinatario, ben piu' gravemente compresse nel caso di sospensione della patente - rende il meccanismo di estensione del giudizio di opposizione ex art. 205 alla sospensione della carta di circolazione, disciplinato dall'art. 217, comma 5, palesemente inidoneo a fungere da 'tertium comparationis' onde verificare la sussistenza del denunciato 'vulnus' al principio di uguaglianza.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 218  co. 5

decreto legislativo  10/09/1993  n. 360  art.   co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte