Sentenza 75/2000 (ECLI:IT:COST:2000:75)
Massima numero 25314
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
08/03/2000; Decisione del
08/03/2000
Deposito del 22/03/2000; Pubblicazione in G. U. 29/03/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiegato degli enti locali - Inquadramenti illegittimi - Obbligo per i comuni di annullamento e di indizione di concorsi - Lamentata lesione della discrezionalità del potere di autotutela dei comuni - Conseguente incidenza sul buon andamento della pubblica amministrazione, sulla autonomia degli enti locali, sulla pari tutela giudiziaria fra dipendenti - Insussistenza di una garanzia costituzionale del potere di autotutela - Non fondatezza della questione.
Impiegato degli enti locali - Inquadramenti illegittimi - Obbligo per i comuni di annullamento e di indizione di concorsi - Lamentata lesione della discrezionalità del potere di autotutela dei comuni - Conseguente incidenza sul buon andamento della pubblica amministrazione, sulla autonomia degli enti locali, sulla pari tutela giudiziaria fra dipendenti - Insussistenza di una garanzia costituzionale del potere di autotutela - Non fondatezza della questione.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 5, 24, 97 e 128 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 17, l. 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), nella parte in cui prevede che gli enti locali "sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e successive modificazioni e integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi disponibili per l'effetto dell'annullamento". Infatti - premesso che, con sentenza n. 1 del 1996 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 6-bis, della l. 24 dicembre 1993, n. 537, introdotto dalla l. 28 ottobre 1994, n. 596, di conversione del d.l. 27 agosto 1994, n. 515, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. (tale norma rendeva validi ed efficaci i provvedimenti, adottati prima del 31 agosto 1993 e relativi ai dipendenti degli enti locali, che avessero previsto profili professionali ed operato i conseguenti inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 347 del 1983) - per escludere la prospettata violazione degli artt. 5 e 128 Cost., e' sufficiente considerare che, in via di principio, il momento discrezionale del potere della p.a. di annullare i propri provvedimenti non gode in se' di una copertura costituzionale e che lo strumento dell'autotutela deve sempre essere valutato nel quadro dei principi di imparzialita', di efficienza e, soprattutto di legalita' dell'azione amministrativa, espressi dall'art. 97 Cost. Quanto al preteso contrasto della disposizione impugnata con gli artt. 3 e 97 Cost., deve affermarsi che la previsione di un potere-dovere di annullamento dei provvedimenti che avevano disposto gli inquadramenti illegittimi, lungi dal rappresentare un elemento di distorsione della funzionalita' degli uffici, si configura invece quale elemento fondante dall'azione amministrativa (in quanto corollario del principio di legalita'), tra i cui fini deve intendersi compreso quello di evitare il consolidarsi di situazioni costituitesi 'contra legem' (che e' appunto il fine del legislatore del 1997, esplicitamente enunciato durante l'iter parlamentare, in coerenza con quanto affermato nella sentenza n. 1 del 1996 cit.). Quanto, infine, alla dedotta violazione degli artt. 3 e 24 Cost., deve negarsi in radice l'omogeneita' di situazioni tra chi sia giovato degli anzidetti inquadramenti illegittimi e chi abbia invece visto il proprio rapporto disciplinato da altre normative.
- S. nn. 1/1996, 205/1996 e 309/1997.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 5, 24, 97 e 128 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 17, l. 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), nella parte in cui prevede che gli enti locali "sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e successive modificazioni e integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi disponibili per l'effetto dell'annullamento". Infatti - premesso che, con sentenza n. 1 del 1996 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 6-bis, della l. 24 dicembre 1993, n. 537, introdotto dalla l. 28 ottobre 1994, n. 596, di conversione del d.l. 27 agosto 1994, n. 515, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. (tale norma rendeva validi ed efficaci i provvedimenti, adottati prima del 31 agosto 1993 e relativi ai dipendenti degli enti locali, che avessero previsto profili professionali ed operato i conseguenti inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 347 del 1983) - per escludere la prospettata violazione degli artt. 5 e 128 Cost., e' sufficiente considerare che, in via di principio, il momento discrezionale del potere della p.a. di annullare i propri provvedimenti non gode in se' di una copertura costituzionale e che lo strumento dell'autotutela deve sempre essere valutato nel quadro dei principi di imparzialita', di efficienza e, soprattutto di legalita' dell'azione amministrativa, espressi dall'art. 97 Cost. Quanto al preteso contrasto della disposizione impugnata con gli artt. 3 e 97 Cost., deve affermarsi che la previsione di un potere-dovere di annullamento dei provvedimenti che avevano disposto gli inquadramenti illegittimi, lungi dal rappresentare un elemento di distorsione della funzionalita' degli uffici, si configura invece quale elemento fondante dall'azione amministrativa (in quanto corollario del principio di legalita'), tra i cui fini deve intendersi compreso quello di evitare il consolidarsi di situazioni costituitesi 'contra legem' (che e' appunto il fine del legislatore del 1997, esplicitamente enunciato durante l'iter parlamentare, in coerenza con quanto affermato nella sentenza n. 1 del 1996 cit.). Quanto, infine, alla dedotta violazione degli artt. 3 e 24 Cost., deve negarsi in radice l'omogeneita' di situazioni tra chi sia giovato degli anzidetti inquadramenti illegittimi e chi abbia invece visto il proprio rapporto disciplinato da altre normative.
- S. nn. 1/1996, 205/1996 e 309/1997.
Atti oggetto del giudizio
legge
15/05/1997
n. 127
art. 6
co. 17
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte