Ordinanza 76/2000 (ECLI:IT:COST:2000:76)
Massima numero 25315
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
08/03/2000; Decisione del
08/03/2000
Deposito del 22/03/2000; Pubblicazione in G. U. 29/03/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Straniero - Possesso di patente rilasciata da stato estero - Guida nel territorio dello stato italiano - Necessità di conversione della patente o di conseguimento della patente italiana - Diversa disciplina, e relativi effetti, per i cittadini di uno stato dell'unione europea e i cittadini di uno stato non comunitario - Dedotta violazione del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza.
Circolazione stradale - Straniero - Possesso di patente rilasciata da stato estero - Guida nel territorio dello stato italiano - Necessità di conversione della patente o di conseguimento della patente italiana - Diversa disciplina, e relativi effetti, per i cittadini di uno stato dell'unione europea e i cittadini di uno stato non comunitario - Dedotta violazione del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - del combinato disposto dell'art. 117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art. 142, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in quanto, premesso che la patente rilasciata da uno stato estero puo' avere rilievo giuridico nel nostro ordinamento solo attraverso la sua conversione e che, ove non sussistano le condizioni richieste dalla legge per tale conversione (v. art. 136 del nuovo codice della strada), lo straniero, sia pure munito di patente di guida estera, che consegua quella italiana, dovra' essere considerato, nel triennio dal conseguimento, come gli altri "neopatentati" ed assoggettato al relativo regime giuridico; il lamentato diverso trattamento sanzionatorio riservato al titolare di patente valida all'estero - che puo' circolare liberamente in Italia alla sola condizione di avervi stabilito la propria residenza da piu' di un anno - rispetto a colui il quale abbia deciso, per necessita' o per scelta di conseguire la patente italiana, non implica alcuna violazione del principio di eguaglianza, che "impone che situazioni eguali siano trattate allo stesso modo e che siano, invece, disciplinate diversamente le situazioni differenti".
- Cfr. S. nn. 121/1973 e 285/1992.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - del combinato disposto dell'art. 117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art. 142, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in quanto, premesso che la patente rilasciata da uno stato estero puo' avere rilievo giuridico nel nostro ordinamento solo attraverso la sua conversione e che, ove non sussistano le condizioni richieste dalla legge per tale conversione (v. art. 136 del nuovo codice della strada), lo straniero, sia pure munito di patente di guida estera, che consegua quella italiana, dovra' essere considerato, nel triennio dal conseguimento, come gli altri "neopatentati" ed assoggettato al relativo regime giuridico; il lamentato diverso trattamento sanzionatorio riservato al titolare di patente valida all'estero - che puo' circolare liberamente in Italia alla sola condizione di avervi stabilito la propria residenza da piu' di un anno - rispetto a colui il quale abbia deciso, per necessita' o per scelta di conseguire la patente italiana, non implica alcuna violazione del principio di eguaglianza, che "impone che situazioni eguali siano trattate allo stesso modo e che siano, invece, disciplinate diversamente le situazioni differenti".
- Cfr. S. nn. 121/1973 e 285/1992.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 117
co. 4
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 117
co. 5
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 130
co. 2
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 136
co. 7
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 142
co. 9
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte