Reati e pene - Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Applicazione al reato di resistenza a un pubblico ufficiale, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni - Esclusione - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento - Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata - Assenza di argomenti nuovi e diversi - Manifesta infondatezza della questione. (Classif. 210010).
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecco in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 131-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. pen., nella parte in cui stabilisce che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità nei casi di cui all'art. 337 cod. pen., quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni. Il rimettente non apporta argomenti nuovi e diversi da quelli già esaminati con la sopravvenuta sentenza n. 30 del 2021, che ha giudicato non manifestamente irragionevole l'esclusione del reato di resistenza a pubblico ufficiale dal campo applicativo dell'esimente di particolare tenuità del fatto, in considerazione della complessità del bene giuridico protetto, non limitato al corretto funzionamento della pubblica amministrazione, ma inclusivo della sicurezza e libertà di determinazione delle persone fisiche che esercitano le pubbliche funzioni; esclusione ora peraltro circoscritta - per effetto delle modifiche recate alla disposizione censurata dal d.l. n. 130 del 2020, come convertito - ai reati commessi in danno dei soli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, ritenuti più esposti a condotte resistenziali di tipo violento. (Precedenti: S. 30/2021 - mass. 43628; O. 224/2021 - mass. 44398; O. 214/2021 - mass. 44330; O. 165/2021 - mass. 44119; O. 111/2021 - mass. 43877; O. 204/2020 - mass. 42950; O. 93/2020 - mass. 43421; O. 81/2020 - mass. 42576).