Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare - Concessione ai condannati per determinati reati (elencati nell'art. 4-'bis' della legge n. 354 del 1975) alle medesime condizioni previste per l'accesso alla altre misure alternative - Preclusione - Dedotta violazione del principio di eguaglianza, nonché di quello della finalita' rieducativa delle pene - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui dispone che la forma di detenzione domiciliare ivi disciplinata non possa essere concessa ai detenuti condannati per i reati elencati nell'art. 4-bis della stessa legge n. 354 del 1975, anziché prevedere che tali soggetti possano essere ammessi alla misura alternativa in esame alle medesime condizioni stabilite dall'art. 4-bis per l'accesso ai permessi premio e alle altre misure alternative alla detenzione disciplinate dal Titolo I, Capo VI, dell'ordinamento penitenziario. Infatti, il rimettente, avendosi riguardo nella fattispecie ad un soggetto condannato per il reato di rapina aggravata, non ha compiuto le necessarie valutazioni in ordine alla incidenza degli accertamenti relativi alla sussistenza della condizione, prevista nel comma 1 dell'art. 4-bis della medesima legge, che, nel caso esaminato, non vi siano elementi tali da far ritenere sussistenti i collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.