Ordinanza 78/2000 (ECLI:IT:COST:2000:78)
Massima numero 25205
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
08/03/2000; Decisione del
08/03/2000
Deposito del 22/03/2000; Pubblicazione in G. U. 29/03/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Indagini preliminari - Opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione - Effetti - Obbligo del giudice, senza possibilità di operare un severo vaglio, di fissare per la discussione, previo avviso alle parti ed eventuale nomina di un difensore di ufficio dell'indagato, udienza in camera di consiglio - Conseguente ingiustificata sottoposizione dell'indagato ad una procedura comunque particolarmente onerosa - Diritto del difensore di ufficio alla retribuzione - Conseguente obbligo dell'indagato a tutela del quale si è provveduto alla nomina, di corrispondere gli onorari anche in mancanza di un suo accertato comportamento doloso o colposo - Asserita violazione dei principi di eguaglianza, diritto di difesa, presunzione di non colpevolezza e imposizione di prestazioni patrimoniali solo in base alla legge - Questione prospettata in forma ancipite - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Indagini preliminari - Opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione - Effetti - Obbligo del giudice, senza possibilità di operare un severo vaglio, di fissare per la discussione, previo avviso alle parti ed eventuale nomina di un difensore di ufficio dell'indagato, udienza in camera di consiglio - Conseguente ingiustificata sottoposizione dell'indagato ad una procedura comunque particolarmente onerosa - Diritto del difensore di ufficio alla retribuzione - Conseguente obbligo dell'indagato a tutela del quale si è provveduto alla nomina, di corrispondere gli onorari anche in mancanza di un suo accertato comportamento doloso o colposo - Asserita violazione dei principi di eguaglianza, diritto di difesa, presunzione di non colpevolezza e imposizione di prestazioni patrimoniali solo in base alla legge - Questione prospettata in forma ancipite - Manifesta inammissibilità.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 27 Cost., nei confronti dell'art. 410, comma 3, cod. proc. pen. - in quanto, in caso di opposizione, da parte della persona che si assume offesa dal reato, alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, obbligando il giudice a fissare, per la discussione, l'udienza in camera di consiglio, previo avviso anche al pubblico ministero e all'indagato ed eventuale nomina di un difensore di ufficio, senza la possibilita' di operare un severo vaglio preventivo, legittimerebbe ingiustificatamente l'opponente a far subire all'indagato una procedura comunque onerosa - e dell'art. 31 delle disp. att. cod. proc. pen., che, a sua volta, nel sancire, in generale, il diritto del difensore di ufficio alla retribuzione, addosserebbe al cittadino interessato l'onere di provvedere al relativo pagamento indipendentemente dall'accertamento di un suo comportamento doloso o colposo. Le su esposte censure, infatti, si pongono in rapporto di reciproca subordinazione logica giacche' l'accoglimento di una di esse priverebbe, alternativamente, di rilievo l'altra, e cio' senza che dall'ordinanza di rimessione sia dato desumere quale sia quella a cui il rimettente attribuisca prevalenza, ne' quindi individuare, tra le sentenze additive simultaneamente invocate, quella che si vuole pronunciata. Cosicche' la questione, risultando prospettata in forma ancipite, non puo' essere decisa nel merito.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 27 Cost., nei confronti dell'art. 410, comma 3, cod. proc. pen. - in quanto, in caso di opposizione, da parte della persona che si assume offesa dal reato, alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, obbligando il giudice a fissare, per la discussione, l'udienza in camera di consiglio, previo avviso anche al pubblico ministero e all'indagato ed eventuale nomina di un difensore di ufficio, senza la possibilita' di operare un severo vaglio preventivo, legittimerebbe ingiustificatamente l'opponente a far subire all'indagato una procedura comunque onerosa - e dell'art. 31 delle disp. att. cod. proc. pen., che, a sua volta, nel sancire, in generale, il diritto del difensore di ufficio alla retribuzione, addosserebbe al cittadino interessato l'onere di provvedere al relativo pagamento indipendentemente dall'accertamento di un suo comportamento doloso o colposo. Le su esposte censure, infatti, si pongono in rapporto di reciproca subordinazione logica giacche' l'accoglimento di una di esse priverebbe, alternativamente, di rilievo l'altra, e cio' senza che dall'ordinanza di rimessione sia dato desumere quale sia quella a cui il rimettente attribuisca prevalenza, ne' quindi individuare, tra le sentenze additive simultaneamente invocate, quella che si vuole pronunciata. Cosicche' la questione, risultando prospettata in forma ancipite, non puo' essere decisa nel merito.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 410
co. 3
codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
n. 0
art. 31
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte