Ordinanza 79/2000 (ECLI:IT:COST:2000:79)
Massima numero 25207
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
08/03/2000; Decisione del
08/03/2000
Deposito del 22/03/2000; Pubblicazione in G. U. 29/03/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Obbligazioni - Fideiussione solidale per crediti retributivi (nella specie, fideiussione 'ex lege' fatta valere verso soggetti che hanno agito in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta) - Termine di decadenza semestrale entro cui il creditore deve proporre le sue istanze - Ritenuta decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti anziché dalla data di cessazione (nella specie per licenziamento orale) del rapporto di lavoro, ove questo non sia assistito da garanzie di stabilita' - Denunciato contrasto con il principio della irrinunciabilità della retribuzione - Impossibilita' di stabilire, in base alla ordinanza di rimessione, la data da cui, nella eccezione di decadenza, cosi' come sollevata dai convenuti nel processo 'a quo', si sia fatto decorrere il termine - Conseguente insufficienza nella motivazione della rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Obbligazioni - Fideiussione solidale per crediti retributivi (nella specie, fideiussione 'ex lege' fatta valere verso soggetti che hanno agito in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta) - Termine di decadenza semestrale entro cui il creditore deve proporre le sue istanze - Ritenuta decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti anziché dalla data di cessazione (nella specie per licenziamento orale) del rapporto di lavoro, ove questo non sia assistito da garanzie di stabilita' - Denunciato contrasto con il principio della irrinunciabilità della retribuzione - Impossibilita' di stabilire, in base alla ordinanza di rimessione, la data da cui, nella eccezione di decadenza, cosi' come sollevata dai convenuti nel processo 'a quo', si sia fatto decorrere il termine - Conseguente insufficienza nella motivazione della rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 36 Cost., nei confronti dell'art. 1957 cod. civ., nella parte in cui consentirebbe che il termine entro cui il creditore, per ottenere che la responsabilita' del fideiussore permanga, deve proporre le sue domande, decorra - in contrasto con il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 63 del 1966 - dalla scadenza della singola obbligazione e non invece dalla cessazione del rapporto, anche nel caso di credito retributivo fondato su un rapporto di lavoro subordinato non assistito da stabilita' e fatto valere solidalmente nei confronti di un datore di lavoro, costituito da un'associazione non riconosciuta, e dei soggetti che abbiano agito in nome e per conto della stessa e che siano percio' responsabili - per l'asserita qualificazione di fideiussori 'ex lege' dell'associazione - ai sensi dell'art. 38 cod. civ.. Indipendentemente dall'esattezza - alla stregua degli orientamenti, allo stato attuale non univoci, della giurisprudenza di legittimita' - della riconducibilita' della posizione dei soggetti di cui all'art. 38 cod. civ. alla figura della fideiussione 'ex lege', la mancanza di precisi riferimenti, nell'ordinanza di rimessione, circa lo svolgimento del processo di provenienza, ed in particolare sul 'dies a quo' con riferimento al quale l'eccezione di decadenza sarebbe stata proposta, si risolve infatti in insufficienza di motivazione sulla rilevanza della questione, in quanto impedisce di comprendere se l'eccezione di decadenza - al cui rigetto, secondo il Pretore rimettente, l'eventuale pronuncia di accoglimento sarebbe funzionale - sia stata sollevata dai convenuti facendo decorrere il termine dalla cessazione del rapporto in fatto per effetto dell'intimato licenziamento orale oppure dalle anteriori scadenze dei singoli crediti retributivi. Atteso che, ove la decadenza fosse stata effettivamente eccepita assumendo come 'dies a quo' il licenziamento, se ne sarebbe dovuto tener conto anche agli effetti della rilevanza.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 36 Cost., nei confronti dell'art. 1957 cod. civ., nella parte in cui consentirebbe che il termine entro cui il creditore, per ottenere che la responsabilita' del fideiussore permanga, deve proporre le sue domande, decorra - in contrasto con il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 63 del 1966 - dalla scadenza della singola obbligazione e non invece dalla cessazione del rapporto, anche nel caso di credito retributivo fondato su un rapporto di lavoro subordinato non assistito da stabilita' e fatto valere solidalmente nei confronti di un datore di lavoro, costituito da un'associazione non riconosciuta, e dei soggetti che abbiano agito in nome e per conto della stessa e che siano percio' responsabili - per l'asserita qualificazione di fideiussori 'ex lege' dell'associazione - ai sensi dell'art. 38 cod. civ.. Indipendentemente dall'esattezza - alla stregua degli orientamenti, allo stato attuale non univoci, della giurisprudenza di legittimita' - della riconducibilita' della posizione dei soggetti di cui all'art. 38 cod. civ. alla figura della fideiussione 'ex lege', la mancanza di precisi riferimenti, nell'ordinanza di rimessione, circa lo svolgimento del processo di provenienza, ed in particolare sul 'dies a quo' con riferimento al quale l'eccezione di decadenza sarebbe stata proposta, si risolve infatti in insufficienza di motivazione sulla rilevanza della questione, in quanto impedisce di comprendere se l'eccezione di decadenza - al cui rigetto, secondo il Pretore rimettente, l'eventuale pronuncia di accoglimento sarebbe funzionale - sia stata sollevata dai convenuti facendo decorrere il termine dalla cessazione del rapporto in fatto per effetto dell'intimato licenziamento orale oppure dalle anteriori scadenze dei singoli crediti retributivi. Atteso che, ove la decadenza fosse stata effettivamente eccepita assumendo come 'dies a quo' il licenziamento, se ne sarebbe dovuto tener conto anche agli effetti della rilevanza.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n. 0
art. 1957
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte