Ordinanza 80/2000 (ECLI:IT:COST:2000:80)
Massima numero 25319
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MIRABELLI  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  08/03/2000;  Decisione del  08/03/2000
Deposito del 22/03/2000; Pubblicazione in G. U. 29/03/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese da un membro del parlamento all'interno della sede parlamentare asseritamente diffamatorie nei confronti di un altro deputato - Dichiarazione di insindacabilità della camera dei deputati - Ricorso per conflitto del tribunale di roma (sezione civile) - Lamentata lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite - Delibazione preliminare sull'ammissibilità del conflitto - Sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivo - Ammissibilita' del conflitto - Conseguente comunicazione e notificazione.

Testo
E' ammissibile, ai sensi dell'art. 37 l. 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Tribunale di Roma - sez. XIII civile nei confronti della Camera dei deputati, nel corso di un giudizio civile instaurato dal deputato Cesare Previti contro il deputato Fabio Mussi ed altro per il risarcimento dei danni subiti a seguito delle dichiarazioni, asseritamente diffamatorie, rese dal secondo nei confronti del primo, sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati in data 15 luglio 1998, che ha dichiarato che i fatti oggetto del giudizio riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.

- S. nn. 10/2000, 11/2000, 56/2000 e 58/2000; O. nn. 3/2000, 16/2000, 61/2000 e 62/2000.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  15/07/1998  n. 0  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 26