Sentenza 82/2000 (ECLI:IT:COST:2000:82)
Massima numero 25695
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GUIZZI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
20/03/2000; Decisione del
20/03/2000
Deposito del 24/03/2000; Pubblicazione in G. U. 20/03/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Immunità parlamentare - Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato sollevato dal tribunale di roma nei confronti della camera dei deputati - Opinioni espresse dall'on. vittorio sgarbi nei riguardi del pretore di venezia antonio cusani - Deliberazione di insindacabilità della camera dei deputati - Improponibilita' di identificare le predette opinioni come espressione dell'attività del deputato - Illegittima interferenza nella sfera di attribuzione dell'attività giudiziaria - Accoglimento del ricorso - Annullamento della deliberazione di insindacabilità.
Immunità parlamentare - Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato sollevato dal tribunale di roma nei confronti della camera dei deputati - Opinioni espresse dall'on. vittorio sgarbi nei riguardi del pretore di venezia antonio cusani - Deliberazione di insindacabilità della camera dei deputati - Improponibilita' di identificare le predette opinioni come espressione dell'attività del deputato - Illegittima interferenza nella sfera di attribuzione dell'attività giudiziaria - Accoglimento del ricorso - Annullamento della deliberazione di insindacabilità.
Testo
Non spetta alla Camera dei deputati dichiarare la insindacabilita', ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse, nei confronti del Pretore Abrami, dal deputato Vittorio Sgarbi, in ordine alle quali e' pendente dinanzi al Tribunale di Roma il giudizio penale a carico dello Sgarbi per il reato di diffamazione. In tali opinioni, rese fuori dalle Camere, non riproducono ne' divulgano il contenuto di alcuno specifico atto di natura parlamentare, cosicche' non sono identificabili come espressione dell'attivita' del deputato, ma semmai di critica politica. Pertanto, delle ragioni che possano eventualmente giustificare quelle dichiarazioni potra' e dovra' conoscere l'autorita' giudiziaria, con le attribuzioni della quale ha interferito la Camera dei deputati ravvisando inesattamente il nesso funzionale di quelle opinioni con l'attivita' parlamentare e, quindi, la deliberazione di insindacabilita' adottata dalla Camera deve essere annullata. red.: G. LEO
Non spetta alla Camera dei deputati dichiarare la insindacabilita', ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse, nei confronti del Pretore Abrami, dal deputato Vittorio Sgarbi, in ordine alle quali e' pendente dinanzi al Tribunale di Roma il giudizio penale a carico dello Sgarbi per il reato di diffamazione. In tali opinioni, rese fuori dalle Camere, non riproducono ne' divulgano il contenuto di alcuno specifico atto di natura parlamentare, cosicche' non sono identificabili come espressione dell'attivita' del deputato, ma semmai di critica politica. Pertanto, delle ragioni che possano eventualmente giustificare quelle dichiarazioni potra' e dovra' conoscere l'autorita' giudiziaria, con le attribuzioni della quale ha interferito la Camera dei deputati ravvisando inesattamente il nesso funzionale di quelle opinioni con l'attivita' parlamentare e, quindi, la deliberazione di insindacabilita' adottata dalla Camera deve essere annullata. red.: G. LEO
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte