Ordinanza 84/2000 (ECLI:IT:COST:2000:84)
Massima numero 25206
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
22/03/2000; Decisione del
22/03/2000
Deposito del 28/03/2000; Pubblicazione in G. U. 05/04/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Sanità pubblica - Regione piemonte - Medici veterinari dipendenti del servizio sanitario nazionale - Retribuzioni previste, in norme di legge regionale, riguardo allo svolgimento della loro attività libero-professionale sugli "animali d'affezione", gli "animali da reddito" e la "clinica sul cavallo sportivo" - Denunciata irragionevolezza, con incidenza sul diritto al lavoro in ogni parte del territorio nazionale, ed eccesso dai limiti della potestà legislativa regionale - 'Ius superveniens' - Restituzione degli atti per nuovo esame, da parte dei giudici 'a quibus', della rilevanza delle questioni.
Sanità pubblica - Regione piemonte - Medici veterinari dipendenti del servizio sanitario nazionale - Retribuzioni previste, in norme di legge regionale, riguardo allo svolgimento della loro attività libero-professionale sugli "animali d'affezione", gli "animali da reddito" e la "clinica sul cavallo sportivo" - Denunciata irragionevolezza, con incidenza sul diritto al lavoro in ogni parte del territorio nazionale, ed eccesso dai limiti della potestà legislativa regionale - 'Ius superveniens' - Restituzione degli atti per nuovo esame, da parte dei giudici 'a quibus', della rilevanza delle questioni.
Testo
Deve ordinarsi la restituzione al TAR per il Piemonte degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 Cost. e agli artt. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), 36, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali) e 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), nei confronti delle disposizioni degli artt. 1, secondo comma, 2, 3 e 4 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamentazione dell'attivita' libero-professionale dei medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale) che, rispettivamente, riguardo agli "animali d'affezione", vietano ai suddetti veterinari di esercitare attivita' libero-professionale nel territorio dell'Azienda sanitaria regionale di appartenenza, nonche' di essere titolari di strutture ambulatoriali private o legati ad esse con rapporto di lavoro subordinato, mentre, riguardo agli "animali da reddito" e alla c.d. "clinica sul cavallo sportivo", consentono loro di svolgere attivita' libero-professionale solo ove si verifichi una permanente o temporanea carenza di veterinari libero-professionisti. La nuova disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie stabilita, successivamente alle ordinanze di rimessione, con il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) - che, fra l'altro, all'art. 13, ha determinato il superamento (come la Corte costituzionale ha, in altro giudizio, sottolineato) della stessa 'summa divisio' fra regime dei sanitari che svolgono attivita' c.d. extramuraria e regime dei sanitari che svolgono attivita' intramuraria e con gli artt. 15-quater e 15-sexies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, - come modificati dallo stesso art. 13 - ha previsto l'assoggettamento dei dirigenti che nel termine stabilito, espressamente o tacitamente, abbiano optato per l'esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria, ad un rapporto di lavoro esclusivo - ha infatti modificato il quadro normativo di riferimento considerato dai collegi giudicanti, cosicche' si impone un nuovo esame della rilevanza delle proposte questioni nei processi di provenienza.
- Riguardo alla su richiamata nuova legislazione statale della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, v. S. n. 63/2000.
Deve ordinarsi la restituzione al TAR per il Piemonte degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 Cost. e agli artt. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), 36, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali) e 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), nei confronti delle disposizioni degli artt. 1, secondo comma, 2, 3 e 4 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamentazione dell'attivita' libero-professionale dei medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale) che, rispettivamente, riguardo agli "animali d'affezione", vietano ai suddetti veterinari di esercitare attivita' libero-professionale nel territorio dell'Azienda sanitaria regionale di appartenenza, nonche' di essere titolari di strutture ambulatoriali private o legati ad esse con rapporto di lavoro subordinato, mentre, riguardo agli "animali da reddito" e alla c.d. "clinica sul cavallo sportivo", consentono loro di svolgere attivita' libero-professionale solo ove si verifichi una permanente o temporanea carenza di veterinari libero-professionisti. La nuova disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie stabilita, successivamente alle ordinanze di rimessione, con il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) - che, fra l'altro, all'art. 13, ha determinato il superamento (come la Corte costituzionale ha, in altro giudizio, sottolineato) della stessa 'summa divisio' fra regime dei sanitari che svolgono attivita' c.d. extramuraria e regime dei sanitari che svolgono attivita' intramuraria e con gli artt. 15-quater e 15-sexies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, - come modificati dallo stesso art. 13 - ha previsto l'assoggettamento dei dirigenti che nel termine stabilito, espressamente o tacitamente, abbiano optato per l'esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria, ad un rapporto di lavoro esclusivo - ha infatti modificato il quadro normativo di riferimento considerato dai collegi giudicanti, cosicche' si impone un nuovo esame della rilevanza delle proposte questioni nei processi di provenienza.
- Riguardo alla su richiamata nuova legislazione statale della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, v. S. n. 63/2000.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
03/01/1997
n. 4
art. 1
co. 2
legge della Regione Piemonte
03/01/1997
n. 4
art. 2
co. 0
legge della Regione Piemonte
03/01/1997
n. 4
art. 3
co. 0
legge della Regione Piemonte
03/01/1997
n. 4
art. 4
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/1978
n. 833
art. 47
decreto del Presidente della Repubblica 20/12/1979
n. 761
art. 36
co. 1
legge 30/12/1991
n. 412
art. 4
co. 7