Ordinanza 85/2000 (ECLI:IT:COST:2000:85)
Massima numero 25697
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  22/03/2000;  Decisione del  22/03/2000
Deposito del 28/03/2000; Pubblicazione in G. U. 05/04/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Regione lombardia - Concorso per titoli, previsto da norme regionali, per l'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale della giunta regionale - Criteri per l'attribuzione del punteggio - Valutabilità dello svolgimento di funzioni dirigenziali nell'ambito regionale, dal 15 dicembre 1973 al 1 agosto 1979 - Esclusione - Ritenuta diversità di disciplina rispetto allo svolgimento di funzioni, nello stesso periodo, presso enti pubblici diversi dalla regione - Conseguente denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Questione sollevata, riguardo alla normativa assunta a 'tertium comparationis', in base ad erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Lombardia 10 gennaio 1995, n. 2, in quanto, ai fini dell'attribuzione di punteggio nel concorso per titoli per la copertura di posti della seconda qualifica dirigenziale della Giunta regionale, di cui all'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60, come interpretato dalla legge regionale 27 marzo 1985, n. 22, escludono la rilevanza delle funzioni a livello direttivo svolte nell'ambito regionale, ove conferite prima della legge regionale 1 agosto 1979, n. 42, e cioe' in seguito a scelte ancora discrezionali e non vincolate a criteri obiettivi legislativamente predeterminati, dalla legge n. 42 del 1979 non piu' consentite. L'assunto interpretativo da cui muove il giudice 'a quo' e da lui posto a base, quale 'tertium comparationis', della denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione - che cioe' le funzioni dirigenziali comunque svolte presso altri enti pubblici a differenza di quelle espletate, presso la Regione, a partire dal 15 dicembre 1973, si sarebbero potute invece valutare a quei fini anche in mancanza delle suddette condizioni - non soltanto, infatti, non e' dimostrato nell'ordinanza di rimessione - dove non si indica alcuna disposizione di legge idonea a darne conferma - ma risulta anzi segnatamente smentito dalla legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1, il cui art. 4, comma quattordicesimo, interpretando l'art. 36, comma quarto, punto C4, della legge n. 60 del 1984, valorizza in modo indiscutibile gli aspetti formali del conferimento di funzioni e dell'assetto organizzativo dell'ente regionale. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte