Ordinanza 86/2000 (ECLI:IT:COST:2000:86)
Massima numero 25698
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  22/03/2000;  Decisione del  22/03/2000
Deposito del 28/03/2000; Pubblicazione in G. U. 05/04/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Regione emilia romagna - Dipendenti assunti in ruolo in seguito a pubblico concorso - Restrizioni, per alcuni di essi, in base a norme di leggi della regione, alla valutazione, agli effetti retributivi, dell'anzianità per servizi prestati in precedenza presso altre amministrazioni o presso la stessa regione - Asserita violazione dei principi di eguaglianza, giusta retribuzione e buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Denunciato eccesso, altresi', dai limiti della potesta' legislativa regionale - Mancata valutazione, da parte del giudice 'a quo', della possibile influenza di altre norme di leggi regionali, anteriori alla emissione delle ordinanze di rinvio ed espressamente abrogatrici di quadi tutte quelle impugnate, sulla definizione dei giudizi principali - Insufficiente descrizione, inoltre, nelle stesse ordinanze, della specifica natura giuridica delle pregresse attività effettivamente svolte dai ricorrenti - Difetto di motivazione sia in punto di rilevanza che di non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, rispettivamente, per violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., nei confronti degli artt. 12 e 13 della legge della Regione Emilia Romagna 8 marzo 1984, n. 11, - nella parte in cui limitano ai soli dipendenti assunti nei ruoli regionali fino al 31 dicembre 1982 e dal 31 dicembre 1985, la valutazione ai fini economici dell'intera anzianita' di servizio pregressa posseduta e la conservazione agli stessi del trattamento economico gia' acquisito, escludendo dal loro ambito il personale assunto per pubblico concorso nel periodo intercorso tra le date sopra indicate - nonche', per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione ai principi fondamentali delle leggi statali in materia, nei confronti dell'art. 32 della legge della Regione Emilia Romagna 20 luglio 1973, n. 26 - nella parte in cui riconosce, ai fini del trattamento economico del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni (o da precedente incarico prestato alle dipendenze della medisima Regione Emilia Romagna) un'anzianita' pari soltanto al 50 per cento di quella risultante dal servizio prestato presso l'amministrazione di provenienza con mansioni corrispondenti o propedeutiche rispetto a quelle previste per la qualifica regionale nella quale sono stati immessi - e infine, ancora per violazione dell'art. 117 Cost., con riferimento ai dipendenti provenienti da precedente incarico, ex art. 61 dello statuto regionale, prestato alla dipendenze della stessa medesima Regione, nei confronti dell'art. 47 della legge della Regione Emilia Romagna 23 aprile 1979, n. 12, che estende l'applicabilita' del su indicato art. 32 della legge regionale n. 26 del 1973 agli incaricati nominati in ruolo. La mancata valutazione nelle ordinanze di rimessione - entrambe emesse il 21 dicembre 1995 - in merito all'influenza che potrebbero avere sulla definizione dei giudizi principali le disposizioni dell'art. 31 della legge regionale 12 dicembre 1985, e dell'art. 53 delle legge regionale 4 agosto 1994, n. 31, espressamente abrogatrici della maggior parte delle norme oggetto di scrutinio, comporta infatti inosservanza dell'obbligo di dare congrua ed esauriente motivazione, sulla base del complessivo quadro normativo vigente, della rilevanza delle questioni; inosservanza a cui non potrebbe certo ovviarsi attraverso un riscontro interpretativo da parte della Corte. A sua volta, poi, la insufficiente descrizione, nelle stesse ordinanze, della specifica natura giuridica delle attivita' effettivamente svolte dai singoli ricorrenti, prima del loro inquadramento nel ruolo unico regionale a seguito di pubblico concorso, oltre a rendere ancora piu' incongrua la motivazione sulla rilevanza, non consente neppure di operare il richiesto scrutinio di costituzionalita' della denunciata normativa, specie per cio' che riguarda la dedotta violazione del principio di eguaglianza.

- Cfr. O. nn. 289/1999 e 367/1999.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  08/03/1984  n. 11  art. 12  co. 0

legge della Regione Emilia Romagna  08/03/1984  n. 11  art. 13  co. 0

legge della Regione Emilia Romagna  12/12/1985  n. 27  art. 29  co. 0

legge della Regione Emilia Romagna  20/07/1973  n. 26  art. 32  co. 0

legge della Regione Emilia Romagna  23/04/1979  n. 12  art. 47  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte