Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Successiva rinuncia, accettata dal resistente costituito in giudizio - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo avente ad oggetto norma della Regione Abruzzo che prevede un incremento per il 2020 del Fondo sociale per il pagamento del canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica). (Classif. 111012).
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, applicabili ratione temporis, la rinuncia del ricorrente all'impugnazione in via principale, accettata dal resistente costituito, determina l'estinzione del processo.
(Nel caso di specie, è dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione Abruzzo, costituita in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dell'art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 32 del 2020, che prevede l'incremento per il 2020 di euro 200.000,00 del Fondo sociale per il pagamento del canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 29 della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996. La rinuncia è motivata da satisfattiva modifica delle disposizioni impugnate, alle quali non è stata data medio tempore applicazione, ad opera della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2021).