Ordinanza 87/2000 (ECLI:IT:COST:2000:87)
Massima numero 25700
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
22/03/2000; Decisione del
22/03/2000
Deposito del 28/03/2000; Pubblicazione in G. U. 05/04/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo civile - Procedimento di ingiunzione - Opposizione - Mancata previsione dell'avvertimento all'opponente di proporre, a pena di decadenza, nell'atto di opposizione, le eventuali domande riconvenzionali - Questione identica ad altra già sollevata dallo stesso rimettente nel medesimo giudizio e dichiarata manifestamente inammissibile (in quanto propsettata in modo astratto) - Permanenza immutata della situazione processuale sottostante alla questione - Improponibilità da parte dello stesso giudice nel medesimo giudizio della stessa questione equivalente ad impugnazione della precedente decisione della corte - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo civile - Procedimento di ingiunzione - Opposizione - Mancata previsione dell'avvertimento all'opponente di proporre, a pena di decadenza, nell'atto di opposizione, le eventuali domande riconvenzionali - Questione identica ad altra già sollevata dallo stesso rimettente nel medesimo giudizio e dichiarata manifestamente inammissibile (in quanto propsettata in modo astratto) - Permanenza immutata della situazione processuale sottostante alla questione - Improponibilità da parte dello stesso giudice nel medesimo giudizio della stessa questione equivalente ad impugnazione della precedente decisione della corte - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Sono manifestamente inammissibile le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 641 c. 1 c.p.c., nella parte in cui non prevede l'avvertimento che l'opponente deve proporre, a pena di decadenza, nell'atto di opposizione le eventuali domande riconvenzionali, e dell'art. 645 c. 1 c.p.c., nella parte in cui non prevede espressamente che l'opponente deve proporre nell'atto di opposizione, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali - sollevate con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - sia perche' non essendo stata formulata nel giudizio 'a quo', ad opera della parte opposta, o una espressa eccezione in ordine alla inammissibilita' della domanda riconvenzionale, le questioni stesse risultano sollevate in modo del tutto astratto; sia perche' - tenuto conto che identiche questioni (ancorche' piu' ampie) sono state gia' sollevate dallo stesso rimettente nell'ambito del medesimo giudizio e dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza con ord. n. 282 del 1998 - in presenza di una pronuncia avente contenuto decisorio, come e' quella che abbia accertato un difetto di rilevanza non modificabile dal giudice 'a quo', non e' consentito al medesimo rimettente riproporre nel medesimo giudizio la stessa questione, in quanto cio' integrerebbe un'impugnazione della precedente decisione della Corte, inammissibile alla stregua dell'ultimo comma dell'art. 137 Cost.
- Ord. n. 282/98.
Sono manifestamente inammissibile le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 641 c. 1 c.p.c., nella parte in cui non prevede l'avvertimento che l'opponente deve proporre, a pena di decadenza, nell'atto di opposizione le eventuali domande riconvenzionali, e dell'art. 645 c. 1 c.p.c., nella parte in cui non prevede espressamente che l'opponente deve proporre nell'atto di opposizione, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali - sollevate con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - sia perche' non essendo stata formulata nel giudizio 'a quo', ad opera della parte opposta, o una espressa eccezione in ordine alla inammissibilita' della domanda riconvenzionale, le questioni stesse risultano sollevate in modo del tutto astratto; sia perche' - tenuto conto che identiche questioni (ancorche' piu' ampie) sono state gia' sollevate dallo stesso rimettente nell'ambito del medesimo giudizio e dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza con ord. n. 282 del 1998 - in presenza di una pronuncia avente contenuto decisorio, come e' quella che abbia accertato un difetto di rilevanza non modificabile dal giudice 'a quo', non e' consentito al medesimo rimettente riproporre nel medesimo giudizio la stessa questione, in quanto cio' integrerebbe un'impugnazione della precedente decisione della Corte, inammissibile alla stregua dell'ultimo comma dell'art. 137 Cost.
- Ord. n. 282/98.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n. 0
art. 641
co. 1
codice di procedura civile
n. 0
art. 645
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 26 2
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 9
co. 2