Ordinanza 88/2000 (ECLI:IT:COST:2000:88)
Massima numero 25701
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
22/03/2000; Decisione del
22/03/2000
Deposito del 28/03/2000; Pubblicazione in G. U. 05/04/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta per il reato di spaccio di stupefacenti - Esclusione, ove ricorra l'attenuante del fatto di lieve entità, della confisca, altrimenti prevista, del profitto del reato - Lamentata tolleranza alla definitiva acquisizione di profitti di attivita' dannosa alla società con implicito incoraggiamento a proseguirla, in contrasto con i principi di ragionevolezza e funzione rieducativa della pena - Richiesta di sentenza additiva estensiva della sfera di applicazione della confisca e perciò non consentita alla corte costituzionale - Mancata considerazione, da parte del giudice 'a quo', della inapplicabilità, in base a principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimita', della norma impugnata nel processo di provenienza - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta per il reato di spaccio di stupefacenti - Esclusione, ove ricorra l'attenuante del fatto di lieve entità, della confisca, altrimenti prevista, del profitto del reato - Lamentata tolleranza alla definitiva acquisizione di profitti di attivita' dannosa alla società con implicito incoraggiamento a proseguirla, in contrasto con i principi di ragionevolezza e funzione rieducativa della pena - Richiesta di sentenza additiva estensiva della sfera di applicazione della confisca e perciò non consentita alla corte costituzionale - Mancata considerazione, da parte del giudice 'a quo', della inapplicabilità, in base a principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimita', della norma impugnata nel processo di provenienza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' manifestamente inammissible la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nei confronti dell'art. 12-'sexies' del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa) convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui, in caso di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 73, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, esclude, ove ricorra l'attenuante del fatto di lieve entita' di cui al comma 5 della medesima disposizione, la confisca, altrimenti prevista, del denaro, beni od altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza, anche se si tratti dei profitti dello spaccio di stupefancenti. Benche' il giudice 'a quo' si limiti a pretendere la eliminazione dal testo della norma, dell'inciso "esclusa la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990", l'intervento richiesto alla Corte costituzionale solo apparentemente, infatti, ha natura demolitoria, ma in realta', attraverso la estensione della sfera di applicazione della confisca, a cui esso darebbe luogo, si sostanzia in un intervento additivo di competenza del legislatore, cui spetta esclusivamente, nell'ambito della sua discrezionalita', purche' non arbitrariamente, esercitata, operare scelte derogatorie rispetto a quelle previste in via generale dall'istituto dell'applicazione della pena su richiesta. E va anche considerato, d'altra parte, che, pur avendo sollevato la questione di costituzionalita' nel decidere, in qualita' di giudice dell'esecuzione, su una richiesta di restituzione di una somma di denaro sequestrata a persona alla quale era stata poi applicata la pena su richiesta appunto, per il delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, il rimettente ha omesso di prendere in esame, agli effetti della rilevanza del promosso incidente, la possibilita' di respingere la richiesta sulla base della giurisprudenza di legittimita' in materia, che, perche' possa disporsi la restituzione, ritiene necessaria (a norma dell'art. 262 cod. proc. pen.) la prova dello 'ius possidendi' in capo al richiedente, e cioe' dell'esistenza di una posizione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento, non configurabile nella situazione di fatto prospettata nel caso.
- Riguardo alla impossibilita' di pronunciare, in questioni del genere, le richieste sentenze additive, cfr. O. nn. 334/1994, 371/1995, 282/1995 e 378/1998.
E' manifestamente inammissible la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nei confronti dell'art. 12-'sexies' del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa) convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui, in caso di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 73, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, esclude, ove ricorra l'attenuante del fatto di lieve entita' di cui al comma 5 della medesima disposizione, la confisca, altrimenti prevista, del denaro, beni od altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza, anche se si tratti dei profitti dello spaccio di stupefancenti. Benche' il giudice 'a quo' si limiti a pretendere la eliminazione dal testo della norma, dell'inciso "esclusa la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990", l'intervento richiesto alla Corte costituzionale solo apparentemente, infatti, ha natura demolitoria, ma in realta', attraverso la estensione della sfera di applicazione della confisca, a cui esso darebbe luogo, si sostanzia in un intervento additivo di competenza del legislatore, cui spetta esclusivamente, nell'ambito della sua discrezionalita', purche' non arbitrariamente, esercitata, operare scelte derogatorie rispetto a quelle previste in via generale dall'istituto dell'applicazione della pena su richiesta. E va anche considerato, d'altra parte, che, pur avendo sollevato la questione di costituzionalita' nel decidere, in qualita' di giudice dell'esecuzione, su una richiesta di restituzione di una somma di denaro sequestrata a persona alla quale era stata poi applicata la pena su richiesta appunto, per il delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, il rimettente ha omesso di prendere in esame, agli effetti della rilevanza del promosso incidente, la possibilita' di respingere la richiesta sulla base della giurisprudenza di legittimita' in materia, che, perche' possa disporsi la restituzione, ritiene necessaria (a norma dell'art. 262 cod. proc. pen.) la prova dello 'ius possidendi' in capo al richiedente, e cioe' dell'esistenza di una posizione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento, non configurabile nella situazione di fatto prospettata nel caso.
- Riguardo alla impossibilita' di pronunciare, in questioni del genere, le richieste sentenze additive, cfr. O. nn. 334/1994, 371/1995, 282/1995 e 378/1998.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
08/06/1992
n. 306
art. 12
co. 0
legge
07/08/1992
n. 356
art.
co. 0
decreto-legge
20/06/1994
n. 399
art. 2
co.
legge
08/08/1994
n. 501
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte