Sentenza 89/2000 (ECLI:IT:COST:2000:89)
Massima numero 25702
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  23/03/2000;  Decisione del  23/03/2000
Deposito del 31/03/2000; Pubblicazione in G. U. 05/04/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sanità pubblica - Regione basilicata - Previsto subentro delle noistituite aziende sanitarie locali nei provvedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi già posti in essere dalle soppresse unita' sanitarie locali - Violazione di limite posto alla potesta' legislativa regionale da divieto previsto da norma di legge statale - Insussistenza - Avvenuta introduzione, sia nella legislazione statale che nella legislazione regionale, di uno speciale regime di "gestioni a stralcio o liquidatorie" tale da escludere la responsabilità delle nuove aziende sanitarie per le situazioni debitorie preesistenti - Non fondatezza della questione.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti degli artt. 4, comma 1, della Regione Basilicata 24 dicembre 1994, n. 50, e 49, comma 1, della legge della stessa Regione 10 giugno 1996, n. 27, nelle parti in cui stabiliscono che le aziende sanitarie locali istituite in base al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, subentrano nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi gia' posti in essere dalle unita' sanitarie preesistenti. E'infatti da escludere che le disposizioni impugnate si pongano in contrasto con il divieto stabilito al riguardo dall'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - invocato dal giudice rimettente quale principio fondamentale delle leggi dello Stato - e che di conseguenza ne risultino violati i limiti della potesta' legislativa regionale fissati dall'art. 147 Cost. Gli interventi di sostegno previsti in proposito - per cui a ragione, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, anche se solo a fini di legittimazione processuale, si e' parlato di successione 'ex lege' della Regione nei rapporti obbligatori in questione - i finanziamenti per tali interventi disposti, in particolare, con i decreti-legge 1^ dicembre 1995, n. 509 e 13 dicembre 1996, n. 630, e segnatamente il regime speciale delineatosi in materia nella evoluzione sia della legislazione statale (con l'art. 4 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, e l'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) sia della legislazione della Regione Basilicata (con gli artt. 59 della legge 27 marzo 1995, n. 34, e con l'art. 6, comma 10, della stessa legge n. 27 del 1996: regime che si concretizza non solo nella istituzione della cosidetta "gestione a stralcio" o liquidatoria ma soprattutto nella separata rilevazione dei predetti rapporti nei capitoli di bilancio) fanno ritenere che rispetto ai pregressi rapporti di debito a credito delle soppresse unita' sanitarie locali, le norme regionali impugnate operino con meccanismi tali da consentire ad uno stesso soggetto - che pure subentrava nella loro posizione giuridica - ossia alle nuove aziende sanitarie locali, di evitare ogni confusione tra le diverse masse patrimoniali, in modo da tutelare i creditori, ma, nello stesso tempo, da escludere ogni responsabilita' delle stesse aziende sanitarie in ordine ai predetti debiti.

- Cfr. S. nn. 417/1995, 122/1994, 357/1993 e 430/1997.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  24/12/1994  n. 50  art. 4  co. 1

legge della Regione Basilicata  10/06/1996  n. 27  art. 49  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/1994  n. 724  art. 6    co. 1