Ordinanza 90/2000 (ECLI:IT:COST:2000:90)
Massima numero 25706
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
23/03/2000; Decisione del
23/03/2000
Deposito del 31/03/2000; Pubblicazione in G. U. 05/04/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Competenza e giurisdizione civile - Riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Controversie riguardanti la vendita dei beni di proprietà delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria - Estinzione dei giudizi pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria e onere di promuovere 'ex novo' i giudizi dinanzi al giudice amministrativo - Ritenuto spostamento di competenza in violazione del principio del giudice naturale e del divieto di istituire giudici straordinari - Erroneità del presupposto interpretativo, da cui muove il giudice rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
Competenza e giurisdizione civile - Riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Controversie riguardanti la vendita dei beni di proprietà delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria - Estinzione dei giudizi pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria e onere di promuovere 'ex novo' i giudizi dinanzi al giudice amministrativo - Ritenuto spostamento di competenza in violazione del principio del giudice naturale e del divieto di istituire giudici straordinari - Erroneità del presupposto interpretativo, da cui muove il giudice rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 25, comma 1 e 102 comma 2, Cost., la p.l.c. dell'art. 1 comma 2, l. 23 agosto 1988, n. 391 (Norme sull'amministrazione straordinaria) - laddove, disponendo che sono estinti d'ufficio i giudizi pendenti dinanzi all'A.G.O. aventi ad oggetto la vendita dei beni di proprieta' delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria ed imponendo alle parti l'onere di promuovere 'ex novo' tali giudizi dinanzi al giudice amministrativo, individuerebbe il giudice competente in relazione non gia' a fattispecie astrattamente predeterminate, ma a controversie gia' insorte; e laddove, operando riguardo ai giudizi in corso uno spostamento della competenza giurisidizionale dal giudice ordinario al giudice amministrativo, condurrebbe a qualificarne quest'ultimo come un giudice "straordinario" - in quanto tale presupposto interpretativo e' erroneo, tenuto conto che esso contrasta con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimita', secondo cui l'art. 1 comma 1 l. 391 del 1988 si uniforma ai criteri genrali in tema di riparto della giurisdizione, sicche' la previsione di estinzione dei giudizi pendenti dinanzi all'A.G.O. non puo' interndersi riferita alle controversie (quale quella di specie) in cui si verta in tema di diritti soggettivi.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 25, comma 1 e 102 comma 2, Cost., la p.l.c. dell'art. 1 comma 2, l. 23 agosto 1988, n. 391 (Norme sull'amministrazione straordinaria) - laddove, disponendo che sono estinti d'ufficio i giudizi pendenti dinanzi all'A.G.O. aventi ad oggetto la vendita dei beni di proprieta' delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria ed imponendo alle parti l'onere di promuovere 'ex novo' tali giudizi dinanzi al giudice amministrativo, individuerebbe il giudice competente in relazione non gia' a fattispecie astrattamente predeterminate, ma a controversie gia' insorte; e laddove, operando riguardo ai giudizi in corso uno spostamento della competenza giurisidizionale dal giudice ordinario al giudice amministrativo, condurrebbe a qualificarne quest'ultimo come un giudice "straordinario" - in quanto tale presupposto interpretativo e' erroneo, tenuto conto che esso contrasta con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimita', secondo cui l'art. 1 comma 1 l. 391 del 1988 si uniforma ai criteri genrali in tema di riparto della giurisdizione, sicche' la previsione di estinzione dei giudizi pendenti dinanzi all'A.G.O. non puo' interndersi riferita alle controversie (quale quella di specie) in cui si verta in tema di diritti soggettivi.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/08/1988
n. 391
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 102
co. 2
Altri parametri e norme interposte