Ordinanza 92/2000 (ECLI:IT:COST:2000:92)
Massima numero 25710
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  23/03/2000;  Decisione del  23/03/2000
Deposito del 31/03/2000; Pubblicazione in G. U. 05/04/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo civile - Giudizi in materia di contributi di bonifica - Ricomprensione delle relative controversie, attesa la natura di tali contributi affermata dalla corte di cassazione, nella competenza del tribunale su imposte e tasse con conseguente esclusione, anche quando per valore vi rientrerebbe, della competenza del giudice di pace - Lamentato deteriore trattamento dei proprietari di fondi inclusi nei comprensori di bonifica, per i maggiori aggravi imposti dalla procedura tribunalizia, in violazione del principio di eguaglianza, diritto di agire e difendersi in giudizio, giudice precostituito, capacità contributiva e buon andamento della pubblica amministrazione - Questioni sollevate non definitive, nelle controversie in materia di cui sono investiti, la propria competenza ed escluso quella del tribunale, hanno esaurito, 'in parte qua', il loro potere decisorio - Manifesta inammissibilita' per difetto di rilevanza.

Testo
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 Cost., nei confronti degli artt. 9 e 7 cod. proc. civ., in quanto, riguardo alle controversie sui contributi di bonifica, con l'estendere ad esse, sul presupposto della natura tributaria di tali contributi affermata dalla Corte di cassazione, la competenza del tribunale per imposte e tasse, le sottraggono, anche quando per valore vi rientrerebbero, alla competenza del giudice di pace. Come si precisa nelle ordinenze di rinvio, infatti, i giudici 'a quibus', nelle controversie in materia di cui sono investiti, hanno gia' affermato, con sentenze non definitive, prima di promuovere gli incidenti di costituzionalita', la propria competenza, escludendo quella del tribunale, e con cio' il loro potere decisorio, 'in parte qua', deve ritenersi esaurito.

- Cfr. O. nn. 144/1999 e 94/1999

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n. 0  art. 7  co. 0

codice di procedura civile    n. 0  art. 9  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte