Ordinanza 93/2000 (ECLI:IT:COST:2000:93)
Massima numero 25711
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
23/03/2000; Decisione del
23/03/2000
Deposito del 31/03/2000; Pubblicazione in G. U. 05/04/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo civile - Controversie in materia di contributi di bonifica - Contestata ricomprensione delle stesse, attesa la natura tributaria di tali contributi affermata dalla corte di cassazione, e la prevista estensione ad essi delle norme sull'esazione delle imposte e tasse, con conseguente esclusione, anche nei casi in cui per valore vi rientrerebbero, della competenza del giudice di pace - Lamentato deteriore trattamento dei proprietari dei fondi inclusi nei comprensori di bonifica, per i maggiori aggravi ad essi imposti dalla più onerosa procedura tribunalizia, in violazione dei principi di eguaglianza, garanzia del diritto di agire e difendersi in giudizio, giudice precostituito, capacità contributiva e buon andamento della pubblica amministrazione - Questioni sollevate nonostante la convinzione, apertamente espressa nelle ordinanze di rimessione, della inapplicabilità delle disposizioni impugnate nei processi di provenienza, indipendentemente dalla sussistenza o meno della prospettata incostituzionalita' - Manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza.
Processo civile - Controversie in materia di contributi di bonifica - Contestata ricomprensione delle stesse, attesa la natura tributaria di tali contributi affermata dalla corte di cassazione, e la prevista estensione ad essi delle norme sull'esazione delle imposte e tasse, con conseguente esclusione, anche nei casi in cui per valore vi rientrerebbero, della competenza del giudice di pace - Lamentato deteriore trattamento dei proprietari dei fondi inclusi nei comprensori di bonifica, per i maggiori aggravi ad essi imposti dalla più onerosa procedura tribunalizia, in violazione dei principi di eguaglianza, garanzia del diritto di agire e difendersi in giudizio, giudice precostituito, capacità contributiva e buon andamento della pubblica amministrazione - Questioni sollevate nonostante la convinzione, apertamente espressa nelle ordinanze di rimessione, della inapplicabilità delle disposizioni impugnate nei processi di provenienza, indipendentemente dalla sussistenza o meno della prospettata incostituzionalita' - Manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza.
Testo
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale proposte, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 Cost., nei confronti dell'art. 7 cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede, ovvero esclude, la competenza del giudice di pace in ordine alle controversie in materia di contributi di bonifica - e dell'art. 9 stesso codice - nella parte in cui estende alle medesime controversie la competenza del tribunale in materia di imposte e tasse - nonche', in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 113 Cost., nei confronti dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), nella parte in cui rende applicabili alla riscossione dei suddetti contributi le norme che regolano la esazione delle imposte dirette. Le avanzate censure si fondano infatti sul comune assunto - da cui deriverebbe automaticamente la incostituzionalita' delle disposizioni impugnate - che i contributi di bonifica, rappresentino solo il corrispettivo dovuto dal proprietario del fondo onerato per il vantaggio diretto e specifico derivante dall'esecuzione delle opere di bonifica, non abbiano natura tributaria. Senonche' - a parte che l'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, come riconosce al riguardo lo stesso giudice che lo ha sottoposto all'esame della Corte, "non si occupa della qualificazione del rapporto, bensi' del grado di imperativita' di esecutivita' del provvedimento amministrativo adottato dal consorzio di bonifica", con conseguente impossibilita' di individuare in esso l'oggetto della sollevata questione - va considerato che, per quanto riguarda gli artt. 7 e 9 cod. proc. civ. i giudici di pace rimettenti hanno precisato di essere stati indotti a promuovere gli incidenti dall'indirizzo adottato in proposito dalle sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 23 settembre 1998, n. 9493, secondo il quale, invece, del carattere tributario dei contributi di bonifica non potrebbe dubitarsi. Onde e' evidente che nelle ordinanze di rinvio - come appare anche dal loro contenuto letterale - piu' che le disposizioni impugnate si censura il principio giurisprudenziale enunciato in tale sentenza, con la chiara finalita' - sicuramente estranea alla logica del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale - non gia' di risolvere un dubbio di costituzionalita' - che i giudici rimettenti hanno dimostrato di non nutrire affatto e di poter risolvere in via interpretativa - ma solo di proteggere le emanate pronunce dell'alea di una impugnazione e di un eventuale annullamento. -Cfr. O. nn. 54/1999 e 70/1999, nonche' S. n. 110/1995. red.: S. Pomodoro
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale proposte, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 Cost., nei confronti dell'art. 7 cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede, ovvero esclude, la competenza del giudice di pace in ordine alle controversie in materia di contributi di bonifica - e dell'art. 9 stesso codice - nella parte in cui estende alle medesime controversie la competenza del tribunale in materia di imposte e tasse - nonche', in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 113 Cost., nei confronti dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), nella parte in cui rende applicabili alla riscossione dei suddetti contributi le norme che regolano la esazione delle imposte dirette. Le avanzate censure si fondano infatti sul comune assunto - da cui deriverebbe automaticamente la incostituzionalita' delle disposizioni impugnate - che i contributi di bonifica, rappresentino solo il corrispettivo dovuto dal proprietario del fondo onerato per il vantaggio diretto e specifico derivante dall'esecuzione delle opere di bonifica, non abbiano natura tributaria. Senonche' - a parte che l'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, come riconosce al riguardo lo stesso giudice che lo ha sottoposto all'esame della Corte, "non si occupa della qualificazione del rapporto, bensi' del grado di imperativita' di esecutivita' del provvedimento amministrativo adottato dal consorzio di bonifica", con conseguente impossibilita' di individuare in esso l'oggetto della sollevata questione - va considerato che, per quanto riguarda gli artt. 7 e 9 cod. proc. civ. i giudici di pace rimettenti hanno precisato di essere stati indotti a promuovere gli incidenti dall'indirizzo adottato in proposito dalle sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 23 settembre 1998, n. 9493, secondo il quale, invece, del carattere tributario dei contributi di bonifica non potrebbe dubitarsi. Onde e' evidente che nelle ordinanze di rinvio - come appare anche dal loro contenuto letterale - piu' che le disposizioni impugnate si censura il principio giurisprudenziale enunciato in tale sentenza, con la chiara finalita' - sicuramente estranea alla logica del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale - non gia' di risolvere un dubbio di costituzionalita' - che i giudici rimettenti hanno dimostrato di non nutrire affatto e di poter risolvere in via interpretativa - ma solo di proteggere le emanate pronunce dell'alea di una impugnazione e di un eventuale annullamento. -Cfr. O. nn. 54/1999 e 70/1999, nonche' S. n. 110/1995. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte