Sentenza 94/2000 (ECLI:IT:COST:2000:94)
Massima numero 25219
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  03/04/2000;  Decisione del  03/04/2000
Deposito del 07/04/2000; Pubblicazione in G. U. 12/04/2000
Massime associate alla pronuncia:  25224  25225  25226  25227  25228  25233  25234


Titolo
Intervento e costituzione in giudizio - Costituzione del comune di oppeano - Termine perentorio per il deposito del relativo atto - Inosservanza - Inammissibilità della costituzione.

Testo
E' inammissibile, nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Veneto 21 aprile 1995, n. 37 e dell'art. 6 della legge della stessa Regione Veneto 24 dicembre 1992, n. 25, la costituzione del Comune di Oppeano, in quanto il relativo atto e' stato depositato oltre il termine perentorio stabilito dell'art. 25, della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- v. da ultimo, la sentenza n. 379/1999.
A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 25  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 3