Sentenza 94/2000 (ECLI:IT:COST:2000:94)
Massima numero 25219
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
03/04/2000; Decisione del
03/04/2000
Deposito del 07/04/2000; Pubblicazione in G. U. 12/04/2000
Titolo
Intervento e costituzione in giudizio - Costituzione del comune di oppeano - Termine perentorio per il deposito del relativo atto - Inosservanza - Inammissibilità della costituzione.
Intervento e costituzione in giudizio - Costituzione del comune di oppeano - Termine perentorio per il deposito del relativo atto - Inosservanza - Inammissibilità della costituzione.
Testo
E' inammissibile, nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Veneto 21 aprile 1995, n. 37 e dell'art. 6 della legge della stessa Regione Veneto 24 dicembre 1992, n. 25, la costituzione del Comune di Oppeano, in quanto il relativo atto e' stato depositato oltre il termine perentorio stabilito dell'art. 25, della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- v. da ultimo, la sentenza n. 379/1999.
A.M.M.
E' inammissibile, nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Veneto 21 aprile 1995, n. 37 e dell'art. 6 della legge della stessa Regione Veneto 24 dicembre 1992, n. 25, la costituzione del Comune di Oppeano, in quanto il relativo atto e' stato depositato oltre il termine perentorio stabilito dell'art. 25, della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- v. da ultimo, la sentenza n. 379/1999.
A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 3