Sentenza 94/2000 (ECLI:IT:COST:2000:94)
Massima numero 25228
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
03/04/2000; Decisione del
03/04/2000
Deposito del 07/04/2000; Pubblicazione in G. U. 12/04/2000
Titolo
Comuni e province - Istituzione di nuovi comuni e modifica di circoscrizioni dei comuni esistenti - Competenza legislativa delle regioni - Obbligo di consultare le popolazioni interessate - Criteri per l'individuazione delle popolazioni direttamente e indirettamente interessate alla variazione - Determinazione rimessa al legislatore regionale, secondo scelte non irragionevoli.
Comuni e province - Istituzione di nuovi comuni e modifica di circoscrizioni dei comuni esistenti - Competenza legislativa delle regioni - Obbligo di consultare le popolazioni interessate - Criteri per l'individuazione delle popolazioni direttamente e indirettamente interessate alla variazione - Determinazione rimessa al legislatore regionale, secondo scelte non irragionevoli.
Testo
Le variazioni del territorio dei Comuni non solo sono espressamente demandate dall'art. 133, secondo comma, della Costituzione a leggi regionali, ma rientrano altresi' nella materia delle "circoscrizioni comunali", attribuita dall'art. 117 della Costituzione alla competenza legislativa delle Regioni, alle quali - fermo l'obbligo di sentire le popolazioni interessate, imposto dal citato art. 133 - spetta pertanto di definire, nel rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali della legge statale, il procedimento che conduce alla variazione e dunque anche i criteri di individuazione delle popolazioni interessate, agli effetti di quella consultazione. Non e' dunque di per se' illegittimo che la legge regionale detti tali criteri, ma essi dovranno essere tali da non comportare la possibilita' di una identificazione irragionevole delle popolazioni interpellate, in relazione alle circostanze e ai fattori che conducono ad individuare l'interesse su cui si fonda l'obbligo di consultazione e non potranno condurre ed escludere dalla consultazione gruppi di popolazione per i quali non possa ragionevolmente ritenersi insussistente un interesse rispetto alla variazione territoriale proposta.
Cfr. la sentenza n. 453/1989, in tema di individuazione delle popolazioni interessate alla consultazione nell'ambito del procedimento di modifica dei confini comunali e la sentenza n. 433/1995, secondo la quale l'art. 133, secondo comma della Costituzione esigerebbe la consultazione di tutta la popolazione del Comune o dei Comuni le cui circoscrizioni devono subire modificazioni.
A.M.M.
Le variazioni del territorio dei Comuni non solo sono espressamente demandate dall'art. 133, secondo comma, della Costituzione a leggi regionali, ma rientrano altresi' nella materia delle "circoscrizioni comunali", attribuita dall'art. 117 della Costituzione alla competenza legislativa delle Regioni, alle quali - fermo l'obbligo di sentire le popolazioni interessate, imposto dal citato art. 133 - spetta pertanto di definire, nel rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali della legge statale, il procedimento che conduce alla variazione e dunque anche i criteri di individuazione delle popolazioni interessate, agli effetti di quella consultazione. Non e' dunque di per se' illegittimo che la legge regionale detti tali criteri, ma essi dovranno essere tali da non comportare la possibilita' di una identificazione irragionevole delle popolazioni interpellate, in relazione alle circostanze e ai fattori che conducono ad individuare l'interesse su cui si fonda l'obbligo di consultazione e non potranno condurre ed escludere dalla consultazione gruppi di popolazione per i quali non possa ragionevolmente ritenersi insussistente un interesse rispetto alla variazione territoriale proposta.
Cfr. la sentenza n. 453/1989, in tema di individuazione delle popolazioni interessate alla consultazione nell'ambito del procedimento di modifica dei confini comunali e la sentenza n. 433/1995, secondo la quale l'art. 133, secondo comma della Costituzione esigerebbe la consultazione di tutta la popolazione del Comune o dei Comuni le cui circoscrizioni devono subire modificazioni.
A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 133
co. 2
Costituzione
art. 132
co. 1
Altri parametri e norme interposte