Regione Veneto - Circoscrizioni territoriali comunali - Procedura di variazione - Consultazione dell'intera popolazione dei comuni coinvolti - Esclusione, quando la proposta di variazione investa meno del 10 per cento della superficie totale del comune o del 30 per cento della popolazione totale del comune - Irragionevolezza del rigido criterio di esclusione adottato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle altre censure dedotte.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 133 e con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 6, commi primo e secondo, della legge della Regione Veneto 24 dicembre 1992, n. 25, cosi' come modificata dalla legge della Regione Veneto 30 settembre 1994, n. 61, il quale disciplina la consultazione referendaria delle popolazioni interessate nell'ambito e ai fini di una procedura di variazione del territorio dei Comuni. Non appare infatti conforme al principio di cui all'art. 133, secondo comma della Costituzione, il criterio adottato da tale norma regionale, che esclude a priori, dalla consultazione, le popolazioni residenti nei Comuni coinvolti, diverse da quelle direttamente interessate, quando la variazione concerna aree che non raggiungano la soglia minima, rigidamente fissata del dieci per cento della superficie totale del Comune o del trenta per cento della popolazione totale del Comune medesimo. Le soglie minime cosi' fissate non concretano, in altri termini, criteri tali da escludere ragionevolmente, per i soli Comuni in cui esse non sono raggiunte, la sussistenza dell'interesse qualificato che giustifica l'interpello delle popolazioni medesime. A.M.M.