Sentenza 94/2000 (ECLI:IT:COST:2000:94)
Massima numero 25233
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  03/04/2000;  Decisione del  03/04/2000
Deposito del 07/04/2000; Pubblicazione in G. U. 12/04/2000
Massime associate alla pronuncia:  25219  25224  25225  25226  25227  25228  25234


Titolo
Regione Veneto - Circoscrizioni territoriali comunali - Procedura di variazione - Consultazione dell'intera popolazione dei comuni coinvolti - Esclusione, quando la proposta di variazione investa meno del 10 per cento della superficie totale del comune o del 30 per cento della popolazione totale del comune - Irragionevolezza del rigido criterio di esclusione adottato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle altre censure dedotte.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 133 e con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 6, commi primo e secondo, della legge della Regione Veneto 24 dicembre 1992, n. 25, cosi' come modificata dalla legge della Regione Veneto 30 settembre 1994, n. 61, il quale disciplina la consultazione referendaria delle popolazioni interessate nell'ambito e ai fini di una procedura di variazione del territorio dei Comuni. Non appare infatti conforme al principio di cui all'art. 133, secondo comma della Costituzione, il criterio adottato da tale norma regionale, che esclude a priori, dalla consultazione, le popolazioni residenti nei Comuni coinvolti, diverse da quelle direttamente interessate, quando la variazione concerna aree che non raggiungano la soglia minima, rigidamente fissata del dieci per cento della superficie totale del Comune o del trenta per cento della popolazione totale del Comune medesimo. Le soglie minime cosi' fissate non concretano, in altri termini, criteri tali da escludere ragionevolmente, per i soli Comuni in cui esse non sono raggiunte, la sussistenza dell'interesse qualificato che giustifica l'interpello delle popolazioni medesime. A.M.M.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 133

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte